ARTICOLO 7. Lo Stato parte, ove il presunto autore del reato viene sottoposto a giudizio, dovra' comunicare, in conformita' alla propria legislazione, il risultato finale del procedimento giudiziario al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che provvedera' ad informarne gli altri Stati interessati e le organizzazioni internazionali intergovernative interessate.