Art. 7.
 
  1. In attesa della riforma del trattamento di disoccupazione, delle
integrazioni salariali,  dell'eccedenza  di  personale,  nonche'  dei
contratti  di  formazione e lavoro, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del  presente  decreto,  e  per  il  solo  1988,  l'importo
dell'indennita'  giornaliera di cui all'articolo 13 del decreto-legge
2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16
aprile  1974,  n.  114 (a), e' fissato nella misura del 7,5 per cento
della retribuzione.
  2.  ((  La  retribuzione di riferimento per la determinazione della
indennita' giornaliera di disoccupazione e' quella media  soggetta  a
contribuzione,  e  comunque  non inferiore alla retribuzione prevista
dai contratti nazionali e provinciali  di  categoria,  dei  tre  mesi
precedenti  l'inizio  del  periodo  di  disoccupazione,  calcolata in
relazione  al  numero  delle  giornate  di  lavoro  prestate.  Per  i
lavoratori  di  cui  ai commi 3 e 4 la retribuzione di riferimento e'
quella  percepita  nell'anno  1987  e  comunque  non  inferiore  alla
retribuzione  prevista  dai  contratti  nazionali  e  provinciali  di
categoria. )) La percentuale di cui  al  comma  1  per  i  lavoratori
agricoli  a  tempo  determinato  si applica sulla retribuzione di cui
all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972,  n.  457  (b)  ,  e  per  i
lavoratori  italiani rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975, n.
402 (c) , sulla retribuzione convenzionale  determinata  con  decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con riferimento ai
contratti collettivi nazionali di categoria.
  3.  L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 37
del regio decreto-legge 4 ottobre  1935,  n.  1827,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 (d), e' estesa, per
il solo anno 1988, anche ai lavoratori di cui all'articolo 40, ottavo
e  nono  comma,  del  citato  decreto-legge  (d).  Fermo  restando il
requisito dell'anzianita' assicurativa di cui all'articolo 19,  primo
comma,  del  regio  decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio  1939,  n.  1272  (e),  hanno
diritto   alla   indennita'   ordinaria  di  disoccupazione  anche  i
lavoratori che, in assenza dell'anno di  contribuzione  nel  biennio,
nell'anno   1987   abbiano  prestato  almeno  settantotto  giorni  di
attivita' lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti
i  contributi per l'assicurazione obbligatoria. I predetti lavoratori
hanno diritto alla indennita' per un numero di giornate pari a quelle
lavorate  nell'anno  stesso  e comunque non superiore alla differenza
tra il  numero  312,  diminuito  delle  giornate  di  trattamento  di
disoccupazione  eventualmente  goduto,  e  quello  delle  giornate di
lavoro prestate.
  4.  Per  i lavoratori agricoli che hanno conseguito il diritto alla
indennita' ordinaria di  disoccupazione  e  non  quello  relativo  ai
trattamenti  speciali  di  disoccupazione,  il  trattamento di cui al
comma 1 e' corrisposto per  un  numero  di  giornate  pari  a  quelle
lavorate   nel   1987.   Per   i   predetti  lavoratori  le  giornate
accreditabili ai fini pensionistici e quelle per le quali e' prevista
la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono calcolate
sulla base  della  previgente  disciplina,  ancorche'  si  tratti  di
giornate  non  lavorate  ne'  indennizzate. Per i lavoratori agricoli
aventi diritto al trattamento speciale di  disoccupazione  non  trova
applicazione l'elevazione del trattamento di cui al comma 1.
  5.   Per   essere   ammessi   a  beneficiare  della  indennita'  di
disoccupazione i lavoratori di cui al comma 3 devono presentare  alle
sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego domanda, su apposito modulo
predisposto dall'INPS, entro il  30 giugno 1988.
(( I lavoratori che non possano far valere il   ))
(( requisito dell'anno di contribuzione di cui al comma 3 devono   ))
(( corredare la domanda con apposita dichiarazione rilasciata dai  ))
(( datori di lavoro attestante il numero delle giornate prestate   ))
(( nell'anno 1987 e la relativa retribuzione corrisposta. Il       ))
(( datore di lavoro che rifiuti di rilasciare ai lavoratori gia'   ))
(( occupati alle proprie dipendenze la predetta dichiarazione,     ))
(( ovvero dichiari dati infedeli, e' tenuto comunque al pagamento  ))
(( della somma di lire 200.000 a titolo di sanzione amministrativa ))
(( per ogni lavoratore cui la dichiarazione si riferisce.          ))
(( 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente             ))
(( articolo, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1988, si     ))
(( provvede, quanto a lire 93 miliardi, mediante utilizzazione     ))
(( delle economie di gestione realizzate dalla separata            ))
(( contabilita' degli interventi straordinari di cassa             ))
(( integrazione guadagni degli operai dell'industria per effetto   ))
(( dell'attuazione dell'articolo 8, e, quanto a lire 207 miliardi, ))
(( mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto   ))
(( al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del    ))
(( tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando       ))
(( l'accantonamento "Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in ))
(( particolare nei territori del Mezzogiorno".                     ))
  7.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
             (a)  L'art.  13  del  D.L.  n.  30/1974  (Norme  per  il
          miglioramento  di  alcuni  trattamenti   previdenziali   ed
          assistenziali) e' cosi' formulato:
             "Art. 13 (( (Indennita' di disoccupazione ordinaria). ))
          -  A  decorrere  dal  1  gennaio  1974,  la  misura  della
          indennita' giornaliera di disoccupazione, di cui all'art. 5
          del decreto-legge 29 marzo 1966, n.  129,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  26  maggio 1966, n.  310, ivi
          comprese  le  indennita'  poste  in   pagamento   nell'anno
          medesimo  in  favore  degli  operai  agricoli e riferite al
          1973, e' elevata a L.  800".
             (b)  Il  testo  dell'art.  3  della legge n. 457/1972 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 7:
             L'art.  3  della  legge  n.  457/1972  (Miglioramenti ai
          trattamenti   previdenziali   ed   assistenziali    nonche'
          disposizioni  per  l'integrazione del salario in favore dei
          lavoratori agricoli) e' cosi' formulato:
             "Art.  3. - L'indennita' di cui al precedente articolo 1
          e'  determinata  sulla  base  della  retribuzione   fissata
          secondo le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto del
          Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
             Per  i  salariati  fissi l'ammontare della retribuzione,
          comprensiva del  salario  base,  della  contingenza,  delle
          indennita'  in  natura  e  fisse, e' costituito dalla media
          della retribuzione  prevista  per  ciascuna  qualifica  dai
          contratti  collettivi  provinciali  vigenti  al  30 ottobre
          dell'anno precedente.
             Per   i   giornalieri   di  campagna  l'ammontare  della
          retribuzione, comprensiva del  salario  base,  contingenza,
          terzo  elemento  ed  altre  indennita' fisse, e' costituito
          dalla media tra le retribuzioni per le  diverse  qualifiche
          previste  dai  contratti  collettivi  provinciali di lavoro
          vigenti al 30  ottobre  di  ogni  anno.  La  media  tra  le
          retribuzioni   delle   diverse  qualifiche  e'  determinata
          dividendo per sei il  totale  costituito  dalla  somma  del
          salario  previsto  per il lavoratore comune, del doppio del
          salario previsto per il lavoratore qualificato, nonche' del
          triplo    del    salario   previsto   per   il   lavoratore
          specializzato.
             La retribuzione come sopra stabilita e' valida anche per
          la   determinazione   della   indennita'   giornaliera   di
          maternita'  di  cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre
          1971, n. 1204.
             E'  abrogato il sesto comma dell'articolo 16 della legge
          30 dicembre 1971, n. 1204.
             Per  i  lavoratori  agricoli  compartecipanti  e piccoli
          coloni l'ammontare della retribuzione media e' stabilita in
          misura pari a quella di cui al terzo comma.
             Fino  alla  emanazione dei relativi decreti ministeriali
          e'  stabilita  una  retribuzione  media   di   lire   3.250
          giornaliere".
             (c)   La   legge   n.  402/1975  reca:  "Trattamenti  di
          disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati".
             (d)  Il  testo  dell'art.  37  e dei commi ottavo e nono
          dell'art. 40  del  R.D.L.  n.  1827/1935  e'  riportato  in
          appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (d) all'art. 7:
             L'art.  37  e l'art. 40, ottavo e nono comma, del R.D.L.
          n.   1827/1935,   sul   perfezionamento   e   coordinamento
          legislativo della previdenza sociale, sono cosi' formulati:
             "Art.  37. - Le assicurazioni per l'invalidita' e per la
          vecchiaia, per  la  tubercolosi  e  per  la  disoccupazione
          involontaria,  salvo  le  esclusioni stabilite dal presente
          decreto, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi e
          di qualsiasi nazionalita' che abbiano compiuta l'eta' di 15
          anni e non superata quella  di  65  anni,  e  che  prestino
          lavoro retribuito alle dipendenze di altri.
             Sono   compresi   nell'obbligo   dell'assicurazione  per
          l'invalidita' e la vecchiaia e per la tubercolosi, in  base
          ai  criteri  stabiliti  dal  regolamento,  i  lavoratori  a
          domicilio che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di
          altri".
             "Art.  40,  commi  ottavo  e  nono.  - Non sono soggetti
          all'assicurazione  obbligatoria   per   la   disoccupazione
          involontaria:
              8  coloro  che  solo  occasionalmente prestano l'opera
          loro alle dipendenze altrui;
              9   coloro   che   siano  occupati  esclusivamente  in
          lavorazioni che  si  compiano  annualmente  in  determinati
          periodi di durata inferiore ai sei mesi".
             (e)  L'art.  19,  primo  comma,  del  R.D.L. n. 636/1939
          (Modificazioni  delle  disposizioni   sulle   assicurazioni
          obbligatorie   per   l'invalidita'   e  vecchiaia,  per  la
          tubercolosi  e  per  la  disoccupazione   involontaria,   e
          sostituzione   dell'assicurazione  per  la  maternita'  con
          l'assicurazione obbligatoria per la nuzialita' e natalita')
          e' cosi' formulato: "In caso di disoccupazione involontaria
          per mancanza di lavoro,  l'assicurato,  qualora  possa  far
          valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di
          contribuzione nel biennio precedente l'inizio  del  periodo
          di  disoccupazione, ha diritto a una indennita' giornaliera
          fissata  in  relazione  all'importo  dei   contributi   per
          l'assicurazione  disoccupazione versati nell'ultimo anno di
          contribuzione precedente la domanda di prestazione".