Art. 7
7.1  Le  specificazioni  contenute  nel  capo  IV art. 8 hanno valore
prescritto,  le soluzioni tecniche contenute all'art. 9, anche se non
basate  su  tali specificazioni, sono ritenute rispondenti ai criteri
di  progettazione  e  quindi  accettabili in quanto sopperiscono alle
riduzioni   dimensionali   con   particolari   soluzioni  spaziali  o
tecnologiche.
7.2  Tuttavia  in  sede di progetto possono essere proposte soluzioni
alternative  alle  specificazioni  e alle soluzioni tecniche, purche'
rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione.
In  questo  caso,  la  dichiarazione  di cui all'art. 1 comma 4 della
legge  n.  13 del 9.1.1989 deve essere accompagnata da una relazione,
corredata  dai  grafici  necessari,  con  la  quale  viene illustrata
l'alternativa  proposta  e  l'equivalente  o  migliore qualita' degli
esiti ottenibili.
7.3  La  conformita'  del  progetto  alle  prescrizioni  dettate  dal
presente decreto, e l'idoneita' delle eventuali soluzioni alternative
alle  specificazioni  e  alle  soluzioni  tecniche  di cui sopra sono
certificate  dal  professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 della
legge.  Il  rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia
e'   subordinato   alla   verifica   di   tale  conformita'  compiuta
dall'Ufficio  Tecnico  o dal Tecnico incaricato dal Comune competente
ad adottare tali atti.
L'eventuale  dichiarazione  di  non  conformita'  del  progetto  o il
mancato  accoglimento  di  eventuali  soluzioni  tecniche alternative
devono essere motivati.
7.4 Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli
edifici  o  loro  parti  che,  nel  rispetto  di  normative  tecniche
specifiche,    non   possono   essere   realizzati   senza   barriere
architettoniche,  ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso e'
riservato ai soli addetti specializzati.
7.5  Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto
dell'art.  1 comma 3 della legge, sono ammesse deroghe alle norme del
presente   decreto  in  caso  di  dimostrata  impossibilita'  tecnica
connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.
Le   suddette   deroghe   sono   concesse  dal  Sindaco  in  sede  di
provvedimento  autorizzativo  previo  parere  favorevole dell'Ufficio
Tecnico  o  del  Tecnico  incaricato dal Comune per l'istruttoria dei
progetti.