Art. 7. 
  1.  Ove  non  sussistano  ragioni  di  impedimento   derivanti   da
particolari esigenze  di  celerita'  del  procedimento,  l'avvio  del
procedimento  stesso  e'  comunicato,  con  le   modalita'   previste
dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a  quelli  che  per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano  le  ragioni
di impedimento predette, qualora da un provvedimento  possa  derivare
un pregiudizio a soggetti  individuati  o  facilmente  individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e'  tenuta  a
fornire loro,  con  le  stesse  modalita',  notizia  dell'inizio  del
procedimento. 
  2. Nelle ipotesi  di  cui  al  comma  1  resta  salva  la  facolta'
dell'amministrazione di adottare,  anche  prima  della  effettuazione
delle  comunicazioni  di  cui  al  medesimo  comma  1,  provvedimenti
cautelari.