Art. 7.
                        Copertura finanziaria
  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente legge,
valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1990 e in lire 400  miliardi
per   ciascuno   degli   anni  1991  e  1992,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto  ai  fini  del
bilancio   triennale  1990-1992  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro  per  l'anno  1990  con  utilizzo
dell'accantonamento  "Provvidenze  per  i  ciechi  civili  e  per gli
invalidi civili".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 11 ottobre 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI