ART. 7. Misure di incentivazione 1. Ai comuni ed alle province il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale e', nell'ordine, attribuita priorita' nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25: a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; b) recupero dei nuclei abitati rurali; c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attivita' agricole e forestali; e) attivita' culturali nei campi di interesse del parco; f) agriturismo; g) attivita' sportive compatibili; h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonche' interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili. 2. Il medesimo ordine di priorita' di cui al comma 1 e' attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalita' istitutive del parco nazionale o naturale regionale.