Art. 7. 
  1. Ai sensi  dell'articolo  5,  la  cittadinanza  si  acquista  con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  a  istanza   dell'interessato,
presentata al sindaco del  comune  di  residenza  o  alla  competente
autorita' consolare. 
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3  della  legge
12 gennaio 1991, n. 13.