Art. 7. Irregolarita' nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa 1. In caso di irregolarita' o di infrazione, che comporti l'esigibilita' dell'imposta, commessa nel corso della circolazione di prodotti in sospensione dei diritti di accisa, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni: a) l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si e' resa garante per il trasporto; b) l'accisa e' riscossa in Italia se l'irregolarita' o l'infrazione e' stata commessa nel territorio dello Stato; c) se l'irregolarita' o l'infrazione e' accertata nel territorio nazionale e non e' possibile stabilire il luogo in cui e' stata effettivamente commessa, essa si presume commessa nel territorio dello Stato; d) se i prodotti spediti dal territorio nazionale non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non e' possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarita' o l'infrazione si considera commessa nel territorio nazionale e si pro- cede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione dei prodotti, non venga fornita la prova della regolarita' dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarita' o l'infrazione e' stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato; e) se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione e' stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata (( con gli interessi legali dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso. )) 2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarita' o infrazione relativa a prodotti provenienti da altro Stato membro, il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, e' tenuto ad informare le competenti autorita' del Paese di provenienza.