ART. 7. 1. Nell'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: "640-bis," e' inserita la seguente: "644,".
Nota all'art. 7: - Il testo vigente dell'art. 32-quater del codice penale, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attivita' imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione".