Art. 7. Esclusioni 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica, ai conservatori di musica, agli istituti superiori per le industrie artistiche, alle scuole italiane all'estero e agli istituti di educazione, salvo il disposto dell'articolo 5, comma 5. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprie leggi le materie di cui al presente regolamento, nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione. 3. In mancanza di norme statutarie o di attuazione dei relativi statuti, che attribuiscano alle regioni a statuto speciale competenza legislativa in materie disciplinate dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli.