Art. 7. Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza 1. Nelle universita' le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purche' non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalita' fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata. 2. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle universita', cosi' come individuate dal presente decreto.
Nota all'art. 7: - L'art. 18 del sopra citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recita: "Art. 18 (Rappresentante per la sicurezza). - 1. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. 2. Nelle aziende, o unita' produttive, che occupano sino a quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza e' eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza puo' essere individuato per piu' aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso puo' essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, cosi' come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento. 3. Nelle aziende, ovvero unita' produttive, con piu' di quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, e' eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. 4. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 e' il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a duecento dipendenti; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive da duecentouno a mille dipendenti; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unita' produttive. 7. Le modalita' e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7".