Art. 7
                          (Reti di scuole)
1.  Le  istituzioni  scolastiche possono promuovere accordi di rete o
aderire  ad  essi  per  il  raggiungimento  della  proprie  finalita'
istituzionali.
2.  L'accordo  puo' avere a oggetto attivita' didattiche, di ricerca,
sperimentazione   e  sviluppo,  di  formazione  e  aggiornamento;  di
amministrazione   e  contabilita',  ferma  restando  l'autonomia  dei
singoli  bilanci;  di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e
di  altre  attivita'  coerenti  con  le  finalita'  istituzionali; se
l'accordo  prevede attivita' didattiche o di ricerca, sperimentazione
e  sviluppo,  di  formazione e aggiornamento, e' approvato, oltre che
dal  consiglio  di  circolo  o  di  istituto,  anche dal collegio dei
docenti  delle  singole  scuole  interessate  per la parte di propria
competenza.
3.  L'accordo  puo'  prevedere  lo scambio temporaneo di docenti, che
liberamente  vi  consentono,  fra le istituzioni che partecipano alla
rete  i  cui  docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti
che  accettano  di  essere  impegnati  in  progetti  che prevedono lo
scambio  rinunciano  al  trasferimento per la durata del loro impegno
nei   progetti   stessi,  con  le  modalita'  stabilite  in  sede  di
contrattazione collettiva.
4.  L'accordo  individua  l'organo  responsabile della gestione delle
risorse  e  del  raggiungimento  delle finalita' del progetto, la sua
durata,  le  sue  competenze  e  i  suoi  poteri,  nonche' le risorse
professionali  e  finanziarie  messe  a disposizione della rete dalle
singole  istituzioni;  l'accordo  e'  depositato presso le segreterie
delle  scuole,  ove  gli  interessati  possono  prenderne  visione ed
estrarne copia.
5.  Gli  accordi  sono  aperti  all'adesione  di tutte le istituzioni
scolastiche  che  intendano  parteciparvi  e prevedono iniziative per
favorire  la  partecipazione  alla rete delle istituzioni scolastiche
che presentano situazioni di difficolta'.
6.  Nell'ambito  delle  reti  di  scuole,  possono  essere  istituiti
laboratori finalizzati tra l'altro a:
   a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la  documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale
   per  la piu' ampia circolazione, anche attraverso rete telematica,
   di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
   c) la formazione in servizio del personale scolastico;
   d) l'orientamento scolastico e professionale.
7.  Quando  sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di
istituto  possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento
a  personale  dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti
organizzativi  e  di  raccordo  interistituzionale  e di gestione dei
laboratori di cui al comma 6.
8.  Le  scuole,  sia  singolarmente  che  collegate  in rete, possono
stipulare  convenzioni  con universita' statali o private, ovvero con
istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che
intendono  dare  il  loro  apporto  alla  realizzazione  di specifici
obiettivi.
9.   Anche  al  di  fuori  dell'ipotesi  prevista  dal  comma  1,  le
istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e
convenzioni per il coordinamento di attivita' di comune interesse che
coinvolgono, su progetti determinati, piu' scuole, enti, associazioni
del  volontariato  e  del privato sociale. Tali accordi e convenzioni
sono   depositati   presso   le  segreterie  delle  scuole  dove  gli
interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
10.  Le  istituzioni  scolastiche  possono  costituire  o  aderire  a
consorzi  pubblici  e  privati  per  assolvere  compiti istituzionali
coerenti col Piano dell'Offerta formativa di cui all'articolo 3 e per
l'acquisizione  di  servizi  e beni che facilitino lo svolgimento dei
compiti di carattere formativo