(( Art. 7-bis


Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di
              persone mediante autoservizi non di linea


  1.  Nelle  more  della ridefinizione della disciplina dettata dalla
legge  15  gennaio  1992,  n.  21, in materia di trasporto di persone
mediante  autoservizi  non di linea, da effettuare nel rispetto delle
competenze  attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle
regioni  ed  agli  enti  locali,  l'efficacia dell'articolo 29, comma
1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino
al 30 giugno 2009. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  La legge 15 gennaio 1992, n. 21 recante «Legge quadro
          per  il  trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
          non  di  linea»  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23
          gennaio 1992, n. 18.
             -  Si  riporta  il testo del comma 1-quater dell'art. 29
          del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n. 207 (Proroga di
          termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
          finanziarie  urgenti), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14:
             «1-quater.  Alla  legge  15  gennaio  1992,  n. 21, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
              a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
             «Art.  3  (Servizio di noleggio con conducente). - 1. Il
          servizio  di  noleggio con conducente si rivolge all'utenza
          specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta
          per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
             2.  Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno
          delle rimesse o presso i pontili di attracco.
             3.  La  sede  del  vettore  e  la  rimessa devono essere
          situate,  esclusivamente,  nel territorio del comune che ha
          rilasciato l'autorizzazione»;
             b) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
             «Art.  5-bis (Accesso nel territorio di altri comuni). -
          1.  Per  il  servizio  di  noleggio con conducente i comuni
          possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro
          territorio  o,  specificamente,  all'interno  delle  aree a
          traffico  limitato  dello  stesso, da parte dei titolari di
          autorizzazioni  rilasciate  da  altri  comuni,  mediante la
          preventiva        comunicazione       contenente,       con
          autocertificazione,   l'osservanza  e  la  titolarita'  dei
          requisiti  di  operativita' della presente legge e dei dati
          relativi   al  singolo  servizio  per  cui  si  inoltra  la
          comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso»;
              c)  all'articolo  8,  il  comma  3  e'  sostituito  dal
          seguente:
             «3.  Per  poter  conseguire e mantenere l'autorizzazione
          per  il servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria
          la  disponibilita',  in  base a valido titolo giuridico, di
          una  sede,  di  una  rimessa  o  di  un pontile di attracco
          situati   nel  territorio  del  comune  che  ha  rilasciato
          l'autorizzazione»;
              d)  all'articolo  11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai
          seguenti:
             «3.  Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato
          a mezzo di autovetture, e' vietata la sosta in posteggio di
          stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito
          il  servizio  di  taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a
          servizio  di  noleggio  con  conducente  possono sostare, a
          disposizione  dell'utenza, esclusivamente all'interno della
          rimessa.  I  comuni in cui non e' esercito il servizio taxi
          possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio
          di  noleggio  con  conducente  allo  stazionamento  su aree
          pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti
          a  servizio  di noleggio con conducente e' consentito l'uso
          delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla
          circolazione  previste  per  i  taxi  e  gli  altri servizi
          pubblici.
             4.  Le  prenotazioni  di  trasporto  per  il servizio di
          noleggio  con conducente sono effettuate presso la rimessa.
          L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio
          con  conducente  devono  avvenire alla rimessa, situata nel
          comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla
          stessa,  mentre  il  prelevamento e l'arrivo a destinazione
          dell'utente  possono avvenire anche nel territorio di altri
          comuni. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto
          l'obbligo  di compilazione e tenuta da parte del conducente
          di  un  'foglio di servizio' completo dei seguenti dati: a)
          fogli  vidimati  e  con  progressione  numerica;  b) timbro
          dell'azienda   e/o  societa'  titolare  della  licenza.  La
          compilazione  dovra'  essere singola per ogni prestazione e
          prevedere  l'indicazione  di: 1) targa veicolo; 2) nome del
          conducente;  3)  data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4)
          orario  di  inizio  servizio, destinazione e orario di fine
          servizio;  5)  dati  del  committente.  Tale documentazione
          dovra'  essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di
          due settimane»;
              e) dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente:
             «Art.   11-bis  (Sanzioni).  -  1.  Fatto  salvo  quanto
          previsto  dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30
          aprile  1992,  n.  285, e dalle rispettive leggi regionali,
          l'inosservanza  da  parte  dei  conducenti  di taxi e degli
          esercenti  il servizio di noleggio con conducente di quanto
          disposto  dagli  articoli  3  e  11 della presente legge e'
          punita:
              a)  con  un  mese  di  sospensione  dal  ruolo  di  cui
          all'articolo 6 alla prima inosservanza;
              b)  con  due  mesi  di  sospensione  dal  ruolo  di cui
          all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
              c)  con  tre  mesi  di  sospensione  dal  ruolo  di cui
          all'articolo 6 alla terza inosservanza;
              d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6
          alla quarta inosservanza.».