Art. 7.

                        Banca dati passaporti


  1.  Su delega del Ministro degli affari esteri e' istituita, presso
il  Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,
una  «banca dati passaporti» per finalita' amministrative di verifica
dell'esistenza  di  precedenti  passaporti  rilasciati  alla medesima
persona,  ovvero dei dati del passaporto in caso di denuncia di furto
o  smarrimento  del  documento,  nonche' per consentire le necessarie
verifiche in caso di malfunzionamento del chip.
  2.  Titolare  del  trattamento  dei dati personali registrati nella
banca  dati e'  il  Ministero  degli  affari esteri. Responsabile del
trattamento e'  l'unita'  del  Dipartimento della Pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno presso cui e' istituita la banca dati.
  3.  I dati dell'interessato, acquisiti all'atto della presentazione
della domanda, ed i dati identificativi del passaporto sono trasmessi
per  via  telematica, da parte delle autorita' competenti al rilascio
del passaporto, alla banca dati, per la registrazione.
  Le  medesime  autorita'  aggiornano  la  banca  dati  in  ordine ad
eventuali  provvedimenti  di  ritiro o di sospensione della validita'
del passaporto.
  4.   Per   ogni   passaporto   sono  registrati  nella  banca  dati
esclusivamente:
   a) i dati identificativi del passaporto stesso e del chip;
   b) le generalita' e la fotografia dell'interessato;
   c)  le  informazioni  relative  al  furto  o  allo smarrimento del
passaporto;
   d)  le  informazioni  relative  ai provvedimenti di sospensione di
validita  dello stesso.
  5.  Le  impronte  digitali  e  i  dati  da  essi  derivati non sono
registrate nella banca dati.
  Gli elementi e i dati biometrici possono essere utilizzati solo per
finalita' di verifica dell'identita' del titolare del passaporto.
  6.  La  banca dati e' consultabile per via telematica dal personale
espressamente  autorizzato  del  Ministero degli affari esteri, delle
Rappresentanze  diplomatiche  e  consolari italiane all'estero, delle
Questure  e  dei posti di Polizia di frontiera, esclusivamente per le
finalita' di cui al comma 1.