Art. 7. Banca dati passaporti 1. Su delega del Ministro degli affari esteri e' istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, una «banca dati passaporti» per finalita' amministrative di verifica dell'esistenza di precedenti passaporti rilasciati alla medesima persona, ovvero dei dati del passaporto in caso di denuncia di furto o smarrimento del documento, nonche' per consentire le necessarie verifiche in caso di malfunzionamento del chip. 2. Titolare del trattamento dei dati personali registrati nella banca dati e' il Ministero degli affari esteri. Responsabile del trattamento e' l'unita' del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno presso cui e' istituita la banca dati. 3. I dati dell'interessato, acquisiti all'atto della presentazione della domanda, ed i dati identificativi del passaporto sono trasmessi per via telematica, da parte delle autorita' competenti al rilascio del passaporto, alla banca dati, per la registrazione. Le medesime autorita' aggiornano la banca dati in ordine ad eventuali provvedimenti di ritiro o di sospensione della validita' del passaporto. 4. Per ogni passaporto sono registrati nella banca dati esclusivamente: a) i dati identificativi del passaporto stesso e del chip; b) le generalita' e la fotografia dell'interessato; c) le informazioni relative al furto o allo smarrimento del passaporto; d) le informazioni relative ai provvedimenti di sospensione di validita dello stesso. 5. Le impronte digitali e i dati da essi derivati non sono registrate nella banca dati. Gli elementi e i dati biometrici possono essere utilizzati solo per finalita' di verifica dell'identita' del titolare del passaporto. 6. La banca dati e' consultabile per via telematica dal personale espressamente autorizzato del Ministero degli affari esteri, delle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, delle Questure e dei posti di Polizia di frontiera, esclusivamente per le finalita' di cui al comma 1.