Art. 7 
 
 
                Estensione della tutela assicurativa 
                         per gli allenamenti 
 
  1. L'assicurazione si estende alle  conseguenze  di  infortuni  che
avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purche'  questi
siano    previsti,    disposti,    autorizzati,     o     controllati
dall'organizzazione sportiva, anche per il tramite dei suoi organismi
periferici e delle associazioni affiliate, del soggetto obbligato. In
tal  caso,  ai  fini  dell'ammissione  dell'infortunio  al  beneficio
assicurativo,  la  relativa   denuncia   e'   accompagnata   da   una
dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo  sportivo
per il quale il soggetto assicurato e' tesserato, che attesta,  sotto
la propria responsabilita', la veridicita' della dichiarazione resa.