Art. 7 Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive (( 1. All'articolo 18, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) "microimprese": entita', societa' o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attivita' economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003». )) 2. All'articolo 19, comma 1, (( del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, )) dopo le parole: «relativa a un prodotto» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, nonche' alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicita' ingannevole e di pubblicita' comparativa illecita e' assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.».