Art. 7 
 
Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie  e
  di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini 
 
  1. Per le attivita' di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato
I del  regolamento  emanato  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  1º  agosto  2011,  n.  151,  esistenti   alla   data   di
pubblicazione   del    predetto    regolamento,    gli    adempimenti
amministrativi stabiliti  dal  medesimo  regolamento  sono  espletati
entro i  sei  mesi  successivi  al  completamento  degli  adeguamenti
previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.  ((  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 53 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. )) 
  2. Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, per ciascuna attivita'  di  cui  al
comma 1 del  presente  articolo,  i  gestori  presentano  al  Comando
provinciale dei vigili del fuoco territorialmente  competente,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del  presente  decreto,  una  scheda   asseverata   da   un   tecnico
qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio
allo stato esistenti,  nonche'  una  relazione  riportante,  per  gli
aspetti  di  sicurezza  antincendio,  il  programma  operativo  degli
interventi di adeguamento da realizzare nei termini prescritti. 
  (( 2-bis. All'articolo 11, comma  4,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011,  n.  151,  le
parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni». )) 
  3. All'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 e' sostituito  dal
seguente: 
  «2.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   puo'
autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente  capo,  altri
laboratori ad effettuare: 
  a) prove sui materiali da costruzione; 
  b) (( (soppressa) )); 
  c) prove di laboratorio su terre e rocce.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il numero 80 della tabella dell'allegato I
          del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
          n. 151: 
              «Allegato I (di cui all'art. 2, comma 2) 
              ELENCO  DELLE  ATTIVITA'  SOGGETTE  ALLE  VISITE  E  AI
          CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI 
              80 - Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e
          ferroviarie superiori a 2.000 m - Tutte.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 55,  comma  1-bis,  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27: 
              «1-bis.  Per  le  attivita'  di  cui   al   numero   80
          dell'Allegato I  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,  i
          termini   degli   adempimenti    restano    rispettivamente
          disciplinati dal decreto legislativo  5  ottobre  2006,  n.
          264, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti  28  ottobre  2005,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  83  dell'8  aprile
          2006.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto-legge 24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27: 
              «Art.  53.  Allineamento  alle  norme   europee   della
          regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie  e
          stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali 
              1.  La   progettazione   delle   nuove   infrastrutture
          ferroviarie ad alta velocita' avviene secondo  le  relative
          specifiche tecniche; le specifiche  tecniche  previste  per
          l'alta capacita'  sono  utilizzate  esclusivamente  laddove
          cio'  risulti  necessario  sulla  base  delle  stime  delle
          caratteristiche della domanda. 
              2. Non possono essere applicati  alla  progettazione  e
          costruzione   delle   nuove   infrastrutture    ferroviarie
          nazionali nonche' agli  adeguamenti  di  quelle  esistenti,
          parametri e standard tecnici e funzionali  piu'  stringenti
          rispetto a quelli previsti  dagli  accordi  e  dalle  norme
          dell'Unione Europea. 
              3. Soppresso 
              4. Non possono essere applicati  alla  progettazione  e
          costruzione delle nuove gallerie  stradali  e  autostradali
          nonche' agli adeguamenti di quelle esistenti,  parametri  e
          standard tecnici e funzionali piu'  stringenti  rispetto  a
          quelli previsti dagli accordi  e  dalle  norme  dell'Unione
          Europea. 
              5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 4, comma 5, le parole: "ed i collaudi" sono
          sostituite dalle seguenti: "e le verifiche funzionali"; 
              b) all'art. 11, comma 1, le parole: "dei collaudi" sono
          sostituite dalle seguenti: "delle verifiche funzionali". 
              5-bis. All'art. 5, comma 1-ter,  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n.  148,  il  secondo  periodo  e'
          sostituito  dal  seguente:   «Al   fine   della   ulteriore
          semplificazione delle procedure relative alla realizzazione
          di  opere   infrastrutturali,   l'ente   destinatario   del
          finanziamento per le opere di cui al precedente periodo  e'
          tenuto  a  rendicontare  le  modalita'  di  utilizzo  delle
          risorse a richiesta dell'ente erogante  e  non  si  applica
          l'art. 158, comma 3, del decreto  legislativo  n.  267  del
          2000.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del   decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
              «Art. 19 (Vigilanza) 
              1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia
          amministrativa     e     giudiziaria,     la      vigilanza
          sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in
          relazione   alle    attivita',    costruzioni,    impianti,
          apparecchiature  e  prodotti  ad  essa   assoggettati.   La
          vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche
          e controlli disposti  di  iniziativa  dello  stesso  Corpo,
          anche  con  metodo  a  campione  o  in  base  a   programmi
          settoriali per categorie di attivita'  o  prodotti,  ovvero
          nelle  ipotesi  di  situazioni   di   potenziale   pericolo
          segnalate    o    comunque     rilevate.     Nell'esercizio
          dell'attivita'  di  vigilanza,  il  Corpo  nazionale   puo'
          avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori  e
          organismi aventi specifica competenza. 
              2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle
          verifiche e dei controlli  e'  consentito:  l'accesso  alle
          attivita',  costruzioni  ed  impianti  interessati,   anche
          durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di  fabbricazione,
          immagazzinamento  e  uso  di  apparecchiature  e  prodotti;
          l'acquisizione   delle   informazioni   e   dei   documenti
          necessari; il prelievo  di  campioni  per  l'esecuzione  di
          esami  e  prove   e   ogni   altra   attivita'   necessaria
          all'esercizio della vigilanza. 
              3. Qualora nell'esercizio dell'attivita'  di  vigilanza
          siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza  della
          normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento  di
          prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti  responsabili
          delle attivita', il Corpo nazionale  adotta,  attraverso  i
          propri organi, i provvedimenti di urgenza per la  messa  in
          sicurezza delle opere e da' comunicazione dell'esito  degli
          accertamenti  effettuati  ai   soggetti   interessati,   al
          sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti,  ai
          fini degli atti e  delle  determinazioni  da  assumere  nei
          rispettivi ambiti di competenza.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  11,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,  n.
          151, come modificato dalla presente legge. 
              «4. Gli enti  e  i  privati  responsabili  delle  nuove
          attivita' introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di
          pubblicazione del presente regolamento, devono espletare  i
          prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata
          in vigore del presente regolamento.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  59  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 59 (L) Laboratori  (legge  5  novembre  1971,  n.
          1086, art. 20) 
              1.  Agli  effetti  del  presente   testo   unico   sono
          considerati laboratori ufficiali: 
              a)  i  laboratori  degli  istituti   universitari   dei
          politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta'
          o istituti universitari di architettura; 
              b) il laboratorio  di  scienza  delle  costruzioni  del
          centro studi ed esperienze  dei  servizi  antincendi  e  di
          protezione civile (Roma); 
              b-bis) il  laboratorio  dell'Istituto  sperimentale  di
          rete ferroviaria italiana spa; 
              b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente  nazionale  per
          le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando  lo  stesso
          ad  effettuare  prove  di  crash  test  per   le   barriere
          metalliche. 
              2. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          puo'  autorizzare,  con  proprio  decreto,  ai  sensi   del
          presente capo, altri laboratori ad effettuare: 
              a) prove sui materiali da costruzione; 
              b) (Soppressa) 
              c) prove di laboratorio su terre e rocce. 
              3. L'attivita' dei laboratori,  ai  fini  del  presente
          capo, e' servizio di pubblica utilita'.».