Art. 7 
 
 
                 Procedura di accesso agli incentivi 
 
  1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente  decreto,
il soggetto  responsabile  presenta  domanda  al  GSE  attraverso  la
scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il  portale
Internet di cui all'art. 14,  comma  1  del  decreto  legislativo  n.
28/2011. 
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la  domanda  di  cui  al
comma  1  e'  presentata  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di
effettuazione dell'intervento o di  ultimazione  dei  lavori,  ovvero
entro  i  sessanta  giorni  successivi  alla  data  in  cui  e'  resa
disponibile sul portare del GSE la scheda-domanda di cui al comma  1,
pena la non ammissibilita' ai medesimi incentivi. 
  3. Le amministrazioni pubbliche, in alternativa alla  procedura  di
accesso  diretto  agli  incentivi  previsti  al  comma   2,   possono
presentare la  domanda  al  GSE,  attraverso  una  scheda  domanda  a
preventivo,  gia'  all'atto  della  definizione  del   contratto   di
rendimento energetico con la ESCO o  della  convenzione  con  «Consip
S.p.a.» o con la centrale di acquisti regionale per l'affidamento del
servizio energia, integrato con la  riqualificazione  energetica  dei
sistemi interessati. In tal caso, alla domanda e' allegata,  oltre  a
quanto previsto  dal  comma  6,  con  riferimento  all'intervento  da
eseguire, copia  del  contratto  firmato  da  entrambe  le  parti  ed
immediatamente  esecutivo.  Tale  domanda  e'  firmata  dal  soggetto
responsabile e deve contenere l'impegno  ad  eseguire  i  lavori  nei
termini temporali previsti dal contratto. In particolare, a  pena  di
decadenza al diritto alla prenotazione  dell'incentivo,  il  soggetto
responsabile deve: 
    a)  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  accettazione  della
prenotazione dell'intervento previsto, comunicata dal GSE, presentare
la dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  che  attesti
l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto; 
    b)  entro  dodici  mesi  dalla   data   di   accettazione   della
prenotazione dell'intervento previsto, comunicata dal GSE, presentare
la dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  che  attesti  la
conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto. 
  Se la domanda e' accettata, il GSE procede ad  impegnare  a  favore
del richiedente la somma corrispondente  all'incentivo  spettante  al
momento della presentazione della dichiarazione di cui  alla  lettera
a),  fermo  restando  che  l'effettiva  erogazione  degli   incentivi
avverra' ad intervento effettuato come  previsto  al  comma  6.  Alla
procedura d'accesso  di  cui  al  presente  comma,  e'  riservato  un
contingente di spesa cumulata annua per incentivi  non  superiore  al
50% di quanto previsto all'art. 1, comma 3; il GSE accetta le domande
presentate fino al sessantesimo giorno successivo  al  raggiungimento
di tale contingente di spesa e provvede a dare evidenza separata  sul
proprio sito Internet del volume di risorse impegnate a tale scopo. 
  4. Gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e  b)  che
prevedano una potenza termica nominale complessiva,  con  riferimento
al singolo edificio, unita' immobiliare, fabbricato rurale  o  serra,
maggiore di 500 kW ed inferiore o  uguale  a  1000  kW,  accedono  ai
meccanismi di incentivazione stabiliti dal presente  decreto,  previa
iscrizione  in  appositi  registri,  secondo  le  modalita'  di   cui
all'allegato IV. Alla procedura d'accesso di cui al  presente  comma,
e' riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non
superiore a 7 milioni di euro per i soggetti di cui all'art. 1, comma
3 e non superiore a 23 milioni per i  soggetti  di  cui  all'art.  1,
comma 4, ove disponibili alla data di pubblicazione del bando di  cui
all'allegato IV. 
  5. La domanda di cui al comma 1 indica in modo chiaro  il  tipo  di
intervento effettuato e la spesa totale ammissibile consuntivata  per
la  realizzazione  dell'intervento  ed  e'   firmata   dal   soggetto
responsabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, accompagnata, ove richiesto, da  copia  di  un
documento di identita' in corso di validita' dello stesso. 
  6. Il soggetto responsabile, attraverso la scheda-domanda, fornisce
informazioni su uno o  piu'  dei  seguenti  documenti,  che  potranno
essere richiesti dal GSE anche in formato cartaceo o elettronico,  in
base a quanto richiesto per ciascun tipo di intervento dagli allegati
1 e 2 e secondo le modalita' applicative di cui all'art. 8, comma 2: 
  a) attestato di certificazione energetica, ove  previsto  ai  sensi
dell'art. 15, comma 1, redatto secondo quanto  definito  nel  decreto
legislativo 19  agosto  2005,  n.  192,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  ovvero  attestati   di   certificazione   redatti   in
conformita'  a  procedure  e  sistemi  di  certificazione   regionali
vigenti, ove presenti; 
  b)  schede  tecniche  dei  componenti   o   delle   apparecchiature
installate,  come  fornite  dal  produttore,  dalle   quali   risulti
l'osservanza dei requisiti prescritti; 
  c) asseverazione di un tecnico abilitato che  attesti  il  corretto
dimensionamento del  generatore  di  calore  nonche'  la  rispondenza
dell'intervento  ai  pertinenti  requisiti  tecnici  e  prestazionali
indicati negli allegati del presente decreto. Per gli  interventi  di
cui all'art. 4, comma 1, lettera a), tale asseverazione  puo'  essere
compresa nell'ambito  di  quella  resa  dal  direttore  lavori  sulla
conformita' al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi
dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di interventi di  cui
all'art. 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere da a)  a  c),  con
potenza termica nominale inferiore o uguale  a  35  kW  o  superficie
solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati, nonche' all'art.
4, comma 2, lettera d), l'asseverazione puo' essere sostituita da una
dichiarazione   del   soggetto   responsabile,   corredata   da   una
certificazione dei produttori degli elementi impiegati,  che  attesti
il rispetto dei requisiti minimi, relativi allo specifico intervento,
come descritti negli allegati al presente decreto; 
  d) fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi oggetto
della richiesta d'incentivazione  e  relative  ricevute  di  bonifici
bancari o postali effettuati per il pagamento, dai quali risultino la
causale del versamento, il codice fiscale del soggetto responsabile e
il codice fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto  a  favore
del quale il bonifico e' effettuato.  La  somma  degli  importi  deve
corrispondere alla spesa totale  consuntivata,  come  indicata  nella
domanda di ammissione di cui al comma 1; 
  e) diagnosi energetica, ove prevista, redatta  ai  sensi  dell'art.
15, comma 1; 
  f)  ove  il  soggetto  responsabile  acceda   alla   procedura   di
incentivazione  attraverso  proprio  delegato:  delega  firmata   dal
soggetto responsabile; 
  g) ove il soggetto responsabile sia una  ESCO,  copia  dell'accordo
contrattuale recante l'eventuale avvenuto finanziamento tramite terzi
ovvero copia del  contratto  di  rendimento  energetico  da  cui  sia
possibile evincere le spese sostenute dalla ESCO per  gli  interventi
di efficienza energetica; 
  h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, di non incorrere nel divieto di cumulo di cui  all'art.
12, comma 1, del presente decreto. Nell'ambito di tale  dichiarazione
sostitutiva, il soggetto responsabile e' tenuto altresi' a dichiarare
eventuali  incentivi  aggiuntivi  percepiti,  a  impegnarsi   a   non
richiedere o percepire,  successivamente  alla  sottoscrizione  della
scheda contratto di cui al comma 6,  alcun  ulteriore  incentivo  non
cumulabile con quelli di cui e' beneficiario e a rendersi disponibile
ai controlli di cui all'art. 14; 
  i) ottenimento del titolo autorizzativo, ove previsto; 
  j) dichiarazione di conformita'  dell'impianto,  ove  prevista,  ai
sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
22 gennaio 2008, n. 37, redatta da un installatore avente i requisiti
professionali di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011; 
  k) certificato del corretto smaltimento degli impianti  oggetto  di
sostituzione e smaltimento, ove previsto; 
  l) certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei
livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell'applicazione del  fattore
premiante, distinto per tipologia installata, ove previsto. 
  Nel caso di amministrazione pubbliche che optano per il sistema  di
accesso indicato al comma 3, i dati consuntivi sopra citati  sono  da
intendersi come massimali a preventivo, fermo restando che al termine
dell'opera  dovra'  essere  presentata  la  scheda-domanda   relativa
all'intervento come realizzato, fornendo tutti i corrispondenti  dati
a consuntivo. 
  7. I dati inseriti nella scheda-domanda di  cui  al  comma  1  sono
sottoposti ad una prima verifica, in forma automatica, di rispondenza
ai requisiti minimi per gli interventi, specificati negli allegati al
presente decreto, e di congruita' dei costi dell'intervento. In  caso
di esito negativo di tale verifica, la  domanda  e'  respinta,  dando
comunicazione delle motivazioni al  soggetto  responsabile.  In  ogni
caso, resta ferma la possibilita' delle verifiche di cui all'art. 14. 
  8. A completamento della procedura di cui ai commi 1, 2, 6 e 7,  e'
resa disponibile al soggetto responsabile la scheda contratto di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera  i).  Il  soggetto  responsabile  prende
visione delle condizioni contenute nella scheda contratto  e,  previa
accettazione informatica della stessa, accede al regime incentivante.
Il soggetto  responsabile  ottiene  copia  informatica  della  scheda
contratto  contenente  il   codice   identificativo   dell'intervento
effettuato, utile per i successivi contatti con  il  GSE.  La  scheda
contratto e' firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del  decreto
del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  ed  e'
accompagnata, ove richiesto, da copia di un documento di identita' in
corso di validita' dello stesso. 
  9. L'incentivo di cui all'art. 6 e' corrisposto dal GSE secondo  le
modalita' e tempistiche stabilite nelle  regole  applicative  di  cui
all'art. 8, comma 2 e richiamate nella scheda  contratto  di  cui  al
comma 5. 
  10. Il GSE aggiorna con continuita' sul portale di cui al comma  1,
il contatore riportante l'impegno di spesa annua  cumulata  raggiunta
per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto. 
  11. Al fine di facilitare l'accesso delle amministrazioni pubbliche
all'incentivo di cui al presente decreto, il  GSE,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,  e
sulla base dei contratti tipo  di  cui  al  comma  12,  predispone  e
pubblica sul proprio portale un elenco di ESCO interessate alla  loro
implementazione, ai fini  della  realizzazione  e  del  finanziamento
degli interventi incentivabili ai sensi dell'art. 4.  L'iscrizione  a
tale elenco, aggiornato su base trimestrale, e' volontaria e aperta a
tutti gli interessati. Questi dovranno fornire al GSE, al fine  della
pubblicazione, tutte le informazioni  per  una  completa  e  corretta
informativa alle amministrazioni, quali,  a  titolo  di  esempio  non
esclusivo, sede legale e sedi operative, capitale sociale,  strutture
operative ed ambito territoriale di operativita', esperienze maturate
nel  settore  specifico  e  referenze   per   lavori   gia'   svolti,
impegnandosi altresi' ad informare tempestivamente  il  GSE  di  ogni
eventuale variazione. 
  12. Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto «Consip S.p.a.» e le regioni,  anche  con  il  coinvolgimento
dell'ANCI, tenuto conto delle norme tecniche di cui all'art.  16  del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sviluppano congiuntamente
contratti tipo  di  rendimento  energetico,  tra  le  amministrazioni
pubbliche, le ESCO e gli enti  finanziatori  al  fine  di  facilitare
l'accesso agli incentivi per l'efficienza energetica e la  produzione
di calore da fonti rinnovabili. Per tale adempimento «Consip  S.p.a.»
puo'  avvalersi  del  supporto  tecnico   dell'ENEA.   Tali   modelli
contrattuali sono resi disponibili anche dal GSE sul proprio portale.