Art. 7 
 
 
            Modalita' di esecuzione dei progetti ai fini 
                  del conseguimento degli obblighi 
 
  1. I progetti predisposti ai fini del rispetto  degli  obblighi  di
cui all'art. 4, commi 3 e 4, possono essere eseguiti con le  seguenti
modalita': 
  a) mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o da societa' da
essi controllate; 
  b) mediante azioni  delle  imprese  di  distribuzione  dell'energia
elettrica e del gas naturale non soggette all'obbligo; 
  c)  tramite  societa'  terze  operanti  nel  settore  dei   servizi
energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili; 
  d) tramite i soggetti di cui all'art. 19, comma 1,  della  legge  9
gennaio 1991, n. 10, che hanno effettivamente provveduto alla  nomina
del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia; 
  e) tramite le imprese operanti  nei  settori  industriale,  civile,
terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi  compresi  gli
Enti pubblici purche' provvedano alla nomina del responsabile per  la
conservazione  e  l'uso  razionale  dell'energia  applicando   quanto
previsto all'art. 19, comma 1, della legge 9  gennaio  1991,  n.  10,
ovvero si dotino di un sistema di gestione  dell'energia  certificato
in conformita' alla norma ISO  50001  e  mantengano  in  essere  tali
condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell'intervento. 
  2. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto del Ministro  dello
sviluppo  economico  di  cui  all'art.  16,  comma  1,  del   decreto
legislativo n. 115/2008, ai soggetti di cui al comma 1, lettera c) e'
richiesta la certificazione di cui alla norma  UNI  CEI  11352  e  ai
soggetti  che  assumono  la   funzione   di   responsabile   per   la
conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui alla lettera d) e
lettera e) e' richiesta la certificazione di cui alla norma  UNI  CEI
11339. 
  3. Il GSE comunica con cadenza annuale al Ministero dello  sviluppo
economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e alle regioni e  province  autonome  la  ragione  sociale
delle societa'  operanti  nel  settore  dei  servizi  energetici  che
rispondono alla  definizione  contenuta  nelle  linee  guida  di  cui
all'art. 6, comma 2, e che hanno presentato richieste di  verifica  e
di certificazione dei risparmi realizzati da specifici progetti.