Art. 7 
 
 
                                 BIC 
 
  1. Tenuto conto di  quanto  previsto  dall'art.  5,  comma  7,  del
Regolamento  n.  260/2012,  i  prestatori  di  servizi  di  pagamento
adottano tempestivamente procedure idonee  a  garantire  la  corretta
esecuzione delle operazioni di pagamento nel rispetto del divieto  di
richiedere agli utilizzatori di servizi di pagamento di  indicare  il
BIC del prestatore  di  servizi  di  pagamento  del  pagatore  o  del
prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. 
  2. Gli enti aventi sede legale in Italia,  che  gestiscono  archivi
volti a consentire il rispetto degli obblighi di cui al comma  1  del
presente articolo, comunicano alla Banca d'Italia le  caratteristiche
di funzionamento del servizio offerto, avendo  riguardo  ai  relativi
profili di affidabilita',  tempestivita',  efficienza  e  completezza
informativa.