Art. 7 BIC 1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5, comma 7, del Regolamento n. 260/2012, i prestatori di servizi di pagamento adottano tempestivamente procedure idonee a garantire la corretta esecuzione delle operazioni di pagamento nel rispetto del divieto di richiedere agli utilizzatori di servizi di pagamento di indicare il BIC del prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. 2. Gli enti aventi sede legale in Italia, che gestiscono archivi volti a consentire il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, comunicano alla Banca d'Italia le caratteristiche di funzionamento del servizio offerto, avendo riguardo ai relativi profili di affidabilita', tempestivita', efficienza e completezza informativa.