Art. 7 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Nel caso di richiesta di indennizzi di cui all'art. 1, comma  2,
lettera  a)  la  documentazione  richiesta  ai  sensi   del   decreto
ministeriale 7 agosto 2003 deve essere integrata dalla  dichiarazione
riportato all'Allegato V. 
  2. Nel caso in cui, anteriormente alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto e successivamente alla data di entrata in vigore
del decreto ministeriale 7 agosto 2003, sia stata respinta un'istanza
di indennizzo in quanto presentata fuori dai termini  previsti  dallo
stesso  decreto,  l'interessato  puo'  richiedere,  entro   un   anno
dall'entrata in vigore del presente decreto, il riesame  dell'istanza
facendo riferimento alla documentazione a suo tempo inviata. 
  3. Per gli impianti chiusi nel periodo  dall'1  gennaio  2012  alla
data di entrata in vigore del presente decreto,  le  domande  di  cui
all'art. 2, comma 1, sono presentate entro sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto medesimo. 
  4. Il presente decreto e' inviato ai competenti Organi di controllo
ai  sensi  della  normativa  vigente  e  pubblicato  nella   Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana. 
  5. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 aprile 2013 
 
                                                 Il Ministro: Passera 

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013 
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 342