Art. 7 Disposizioni transitorie e finali 1. Nel caso di richiesta di indennizzi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) la documentazione richiesta ai sensi del decreto ministeriale 7 agosto 2003 deve essere integrata dalla dichiarazione riportato all'Allegato V. 2. Nel caso in cui, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 7 agosto 2003, sia stata respinta un'istanza di indennizzo in quanto presentata fuori dai termini previsti dallo stesso decreto, l'interessato puo' richiedere, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il riesame dell'istanza facendo riferimento alla documentazione a suo tempo inviata. 3. Per gli impianti chiusi nel periodo dall'1 gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto, le domande di cui all'art. 2, comma 1, sono presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. 4. Il presente decreto e' inviato ai competenti Organi di controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 5. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 aprile 2013 Il Ministro: Passera Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 342