(( Art. 7-bis 
 
 
             Rifinanziamento della ricostruzione privata 
             nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo 
 
  1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli  interventi  per  la
ricostruzione privata nei territori della  regione  Abruzzo,  colpiti
dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3,  comma
1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e'  autorizzata
la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al
2019 al fine della  concessione  di  contributi  a  privati,  per  la
ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti  ad
abitazione principale, danneggiati ovvero  per  l'acquisto  di  nuove
abitazioni,  sostitutive  dell'abitazione  principale  distrutta.  Le
risorse di  cui  al  precedente  periodo  sono  assegnate  ai  comuni
interessati con delibera del  CIPE  che  puo'  autorizzare  gli  enti
locali all'attribuzione dei contributi in  relazione  alle  effettive
esigenze di  ricostruzione,  previa  presentazione  del  monitoraggio
sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo  finalizzate,  ferma
restando l'erogazione dei contributi nei  limiti  degli  stanziamenti
annuali iscritti in bilancio. Per consentire  la  prosecuzione  degli
interventi  di  cui  al  presente   articolo   senza   soluzione   di
continuita', il CIPE puo' altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite
massimo di 150  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  delle  risorse
destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al  punto
1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in  via
di anticipazione, a valere sulle risorse di cui al primo periodo  del
presente comma, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo
di cui al citato punto 1.3. 
  2. I contributi sono erogati  dai  comuni  interessati  sulla  base
degli stati di avanzamento degli interventi ammessi;  la  concessione
dei predetti contributi prevede clausole di  revoca  espresse,  anche
parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero
di loro utilizzo anche solo in parte per finalita' diverse da  quelle
indicate nel presente  articolo.  In  tutti  i  casi  di  revoca,  il
beneficiario e' tenuto alla restituzione del contributo. In  caso  di
inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme  riscosse
a mezzo ruolo sono riversate in apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati. 
  3. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, le  misure  dell'imposta  fissa  di
bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e  in  euro  14,62,  ovunque
ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in  euro  2,00  e  in
euro 16,00. 
  4. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 98,6 milioni  di  euro  per
l'anno 2013. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 98,6  milioni
di euro per l'anno 2013 e 197,2 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2014 al 2019, si provvede con le maggiori entrate  derivanti
dal comma 3 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera
          a) del D.L.  28  aprile  2009,  n.  39  recante  Interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici nella regione Abruzzo nel mese  di  aprile  2009  e
          ulteriori  interventi   urgenti   di   protezione   civile,
          Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  comma
          1, L. 24 giugno 2009, n. 77, pubblicato nella Gazz. Uff. 28
          aprile 2009, n. 97: 
              "Art. 3. Ricostruzione e riparazione  delle  abitazioni
          private e di immobili ad uso non  abitativo;  indennizzi  a
          favore delle imprese 
              1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite
          dal sisma del 6 aprile 2009 nei  territori  individuati  ai
          sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di  eventuali
          risarcimenti assicurativi: 
              a) la concessione di contributi a fondo perduto,  anche
          con le modalita', su base volontaria, del credito d'imposta
          e, sempre su base volontaria,  di  finanziamenti  agevolati
          garantiti dallo Stato, per la ricostruzione  o  riparazione
          di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai
          sensi del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,
          distrutti, dichiarati inagibili o  danneggiati  ovvero  per
          l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive  dell'abitazione
          principale distrutta. Il contributo di  cui  alla  presente
          lettera e' determinato in ogni caso in modo tale da coprire
          integralmente le spese occorrenti per  la  riparazione,  la
          ricostruzione o  l'acquisto  di  un  alloggio  equivalente.
          L'equivalenza  e'   attestata   secondo   le   disposizioni
          dell'autorita'  comunale,  tenendo  conto  dell'adeguamento
          igienico-sanitario e della massima  riduzione  del  rischio
          sismico. Nel caso  di  ricostruzione,  l'intervento  e'  da
          realizzare nell'ambito dello stesso comune;". 
              - Per i riferimenti  alla  delibera  CIPE  135  del  21
          dicembre 2012, si veda nei riferimenti  normativi  all'art.
          7. 
              - 
              -  Si  riporta  il  comma  5  dell'  articolo  10,  del
          decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   recante
          Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n.  307,  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  29
          novembre 2004, n. 280: 
              "Art. 10.Proroga di termini in materia  di  definizione
          di illeciti edilizi. 
              (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".