Art. 7 Imprese miste per lo sviluppo 1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' sostituito dal seguente: 1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' sostituito dal seguente: «1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono altresi' essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinche' finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo puo' essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale delle imprese italiane nelle imprese miste.». ((1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilita' sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7 TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.))
Riferimenti normativi -si riporta l'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.", pubblicata nella Gazz. Uff. 28 febbraio 1987, n. 49, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 7. Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo. 1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono altresi' essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinche' finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo puo' essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste; 2. Il CICS stabilira': a) la quota del Fondo di rotazione che potra' annualmente essere impiegata a tale scopo; b) i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tener conto - oltre che delle generali priorita' geografiche o settoriali della cooperazione italiana - anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale; c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi. 3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso e' affidata, con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo. " L'articolo 6 della citata legge n.49 del 1987 e' il seguente: "Art. 6. Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale. 1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso. 2. In estensione a quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero delega le competenze di cui al citato articolo 13, primo comma, lettera d), al Mediocredito centrale in ordine alle operazioni finanziate con crediti di aiuto o con crediti misti. 3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalita' della presente legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti gia' effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227 , della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7. 4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a piu' basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo." - La Risoluzione P7_TA (2011)0141 del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali (2010/2203(INI)) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (2012/C 296 E/05) dell'Unione europea 2 ottobre 2012.