Art. 7 
 
 
  Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica 
 
  1. Al  fine  di  evitare  i  fenomeni  di  dispersione  scolastica,
particolarmente  nelle   aree   a   maggior   rischio   di   evasione
dell'obbligo,  nell'anno  scolastico  2013-2014  e'  avviato  in  via
sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla  tra
l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario  scolastico  per
gruppi di studenti, (( per le scuole di ogni ordine e grado. )) 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, (( sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni, e  tenuto  conto  di  quanto  disposto  dai  contratti
collettivi nazionali di lavoro in materia  ))  vengono  indicati  gli
obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, ((  le
linee guida in  materia  di  metodi  didattici,  ))  che  contemplano
soluzioni  innovative  e  percorsi   specifici   per   gli   studenti
maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, (( anche con
percorsi  finalizzati  all'integrazione  scolastica  degli   studenti
stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo
e all'italiano come lingua 2, )) nonche' i criteri di selezione delle
scuole in cui realizzare il Programma di  cui  al  comma  1.  Con  il
medesimo decreto sono definite altresi' le modalita' di  assegnazione
delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi  ((
della collaborazione degli enti locali e delle  figure  professionali
ad essi collegate,  delle  cooperative  di  educatori  professionali,
nonche' )) di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro,
(( incluse le  associazioni  iscritte  al  Forum  delle  associazioni
studentesche maggiormente rappresentative, )) tra  le  cui  finalita'
statutarie rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile  e
il  recupero  da  situazioni  di  disagio,  all'uopo  abilitate   dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nonche'
le modalita' di monitoraggio  sull'attuazione  e  sui  risultati  del
Programma. 
  (( 3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo
e per le finalita' )) di cui all'articolo 1, comma 627,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni
per  l'anno  2013  e  di  euro  11,4  milioni  per  l'anno  2014,  ((
destinabili sia alle spese di funzionamento del Programma di  cui  al
comma 1, sia a compenso delle prestazioni  aggiuntive  del  personale
docente coinvolto, )) oltre  alle  risorse  previste  nell'ambito  di
finanziamenti di programmi europei  e  internazionali  per  finalita'
coerenti. 
  ((  3-bis.  Al  fine  di  prevenire  i  fenomeni   di   dispersione
scolastica, si provvede, nei limiti delle risorse  gia'  stanziate  a
legislazione vigente, alla  promozione  della  pratica  sportiva  nel
tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale,  coesione  e
sviluppo  culturale  ed  economico,   e   all'eventuale   inserimento
dell'attivita'   motoria    nel    piano    dell'offerta    formativa
extracurriculare. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto
          1997, n. 202. 
              "Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata) 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici . 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  627,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007), 
              pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006,  n.  299,
          S.O.: 
              "627. Al  fine  di  favorire  ampliamenti  dell'offerta
          formativa e una piena  fruizione  degli  ambienti  e  delle
          attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello
          delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e,
          piu' in  generale,  della  popolazione  giovanile  e  degli
          adulti, il Ministro della  pubblica  istruzione  definisce,
          secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento  di
          cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo
          1999, n. 275, criteri e parametri sulla base dei quali sono
          attribuite   le   relative   risorse    alle    istituzioni
          scolastiche.".