Art. 7 
 
 
                Iscrizione nel registro delle imprese 
 
  1. Con funzione  di  certificazione  anagrafica  e  di  pubblicita'
notizia  ai  fini  della  verifica   dell'incompatibilita'   di   cui
all'articolo 6, la societa'  tra  professionisti  e'  iscritta  nella
sezione speciale  istituita  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  2,
secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. 
  2. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale
di cui al comma  1  riporta  la  specificazione  della  qualifica  di
societa' tra professionisti. 
  3. L'iscrizione e' eseguita secondo le modalita' di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e del decreto
del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Si  applica
l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 96 del 2001: 
                «Art. 16. Disposizioni generali. 
                Comma 1. (Omissis). 
                2. La societa' tra avvocati e' regolata  dalle  norme
          del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle
          norme che regolano la societa' in nome collettivo di cui al
          capo III del titolo V del libro V  del  codice  civile.  Ai
          fini  dell'iscrizione  nel  registro  delle   imprese,   e'
          istituita una sezione speciale relativa alle  societa'  tra
          professionisti; l'iscrizione ha funzione di  certificazione
          anagrafica e di pubblicita' notizia ed e' eseguita  secondo
          le  modalita'  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. 
                Commi 3. - 5. (Omissis).». 
              Per  i  decreti  del  Presidente  della  Repubblica   7
          dicembre 1995, n. 581, 14  dicembre  1999,  n.  558  e  per
          l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si veda
          nelle note alle premesse.