Art. 7 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. All'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 marzo 2013 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 6, foglio n. 1
Note all'art. 7: Per il testo dell'articolo 64, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, si vedano le note alle premesse.