Art. 7 
 
           Controllo e manutenzione degli impianti termici 
 
  1.  Le  operazioni   di   controllo   ed   eventuale   manutenzione
dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,
conformemente alle prescrizioni e con la periodicita' contenute nelle
istruzioni tecniche per l'uso  e  la  manutenzione  rese  disponibili
dall'impresa installatrice dell'impianto  ai  sensi  della  normativa
vigente. 
  2.  Qualora  l'impresa  installatrice  non  abbia  fornito  proprie
istruzioni specifiche,  o  queste  non  siano  piu'  disponibili,  le
operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi  e
dei dispositivi facenti parte  dell'impianto  termico  devono  essere
eseguite  conformemente  alle  prescrizioni  e  con  la  periodicita'
contenute nelle istruzioni tecniche relative allo  specifico  modello
elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. 
  3. Le operazioni  di  controllo  ed  eventuale  manutenzione  delle
restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi
per i quali non siano disponibili ne' reperibili  le  istruzioni  del
fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con  la
periodicita' prevista dalle normative UNI  e  CEI  per  lo  specifico
elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. 
  4.  Gli  installatori  e  i  manutentori  degli  impianti  termici,
abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilita',
devono  definire  e  dichiarare  esplicitamente  al   committente   o
all'utente,   in   forma   scritta   e   facendo   riferimento   alla
documentazione  tecnica   del   progettista   dell'impianto   o   del
fabbricante degli apparecchi: 
    a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione  di  cui
necessita l'impianto da loro installato o manutenuto,  per  garantire
la sicurezza delle persone e delle cose; 
    b) con quale frequenza le  operazioni  di  cui  alla  lettera  a)
vadano effettuate. 
  5. Gli impianti termici per  la  climatizzazione  o  produzione  di
acqua calda  sanitaria  devono  essere  muniti  di  un  "Libretto  di
impianto  per  la  climatizzazione".  In  caso  di  trasferimento   a
qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unita' immobiliare  i  libretti
di impianto devono essere consegnati  all'avente  causa,  debitamente
aggiornati, con gli eventuali allegati. 
  6. I modelli dei libretti di impianto di  cui  al  comma  5  e  dei
rapporti di efficienza energetica di cui  all'articolo  8,  comma  3,
nelle versioni  o  configurazioni  relative  alle  diverse  tipologie
impiantistiche, sono aggiornati, integrati e  caratterizzati  da  una
numerazione progressiva che li identifica, con decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando  la
facolta' delle Regioni e Province  autonome  di  apportare  ulteriori
integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica  prevedono
una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i  possibili
interventi atti a migliorare il rendimento  energetico  dell'impianto
in modo economicamente conveniente.