Art. 7 
 
Disposizioni particolari per la Regione autonoma Valle d'Aosta e  per
  le province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
  1. La Regione autonoma Valle d'Aosta  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano realizzano le finalita' del presente  regolamento
nell'ambito delle  competenze  riconosciute  dai  rispettivi  statuti
speciali e dalle relative norme di  attuazione,  fatto  salvo  quanto
disposto dall'articolo 6, comma 3. 
  2.  Le  periodiche  rilevazioni  nazionali  sugli  apprendimenti  e
competenze degli studenti si svolgono sulla base  di  protocolli  con
l'Invalsi.