Art. 7 
 
 
Misure urgenti per la promozione della musica di  giovani  artisti  e
                        compositori emergenti 
 
  1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale  italiano,
ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui  e  fino  ad
esaurimento delle risorse disponibili, alle  imprese  produttrici  di
fonogrammi e di videogrammi musicali di  cui  all'articolo  78  della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni,  esistenti
almeno dal 1° gennaio 2012, e' riconosciuto un credito imposta  nella
misura del  30  per  cento  dei  costi  sostenuti  per  attivita'  di
sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di  registrazioni
fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita' di cui al
comma 5 del presente articolo, fino all'importo  massimo  di  200.000
euro nei tre anni d'imposta. 
  2. Il credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto
esclusivamente per opere prime o seconde di  nuovi  talenti  definiti
come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. 
  3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le  imprese
hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per
cento del beneficio concesso nel territorio nazionale,  privilegiando
la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti. 
  4. Le imprese di  cui  al  comma  1  possono  accedere  al  credito
d'imposta nel rispetto  dei  limiti  di  cui  al  regolamento  CE  n.
1998/2006 della Commissione europea del 15  dicembre  2006,  relativo
agli aiuti di importanza minore ("de minimis").  Esse,  inoltre,  non
devono essere sottoposte a controllo, diretto o indiretto,  da  parte
di un editore di servizi media audiovisivi. 
  5. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  1  non  concorre  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante  il  testo  unico  delle
imposte  sui   redditi   ed   e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  6.  Le  disposizioni  applicative  del   presente   articolo,   con
riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle
procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di
spesa   eleggibile   per   singola   registrazione   fonografica    o
videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita'
delle spese sostenute, nonche' alle procedure di recupero nei casi di
utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25  marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono
dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico,  da  adottarsi
entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. 
  7. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  dei  crediti
d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli  anni
2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, sono abrogati.