Art. 7 
 
Disposizioni in materia di  arresto  in  flagranza  in  occasione  di
  manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonche'  in
  materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio 
 
  1. All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite  dalle  seguenti:
"30 giugno 2016.". 
  2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al numero 3-bis),  dopo  le  parole  "articolo  624-bis"  sono
aggiunte le seguenti: "o in luoghi tali da ostacolare la  pubblica  o
privata difesa"; 
    b) dopo il numero 3-quater), sono aggiunti i seguenti: 
      "3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di  persona
ultrasessantacinquenne; 
      3-sexies) se il fatto e' commesso in presenza di un minore.". 
  3. All'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
la parola "interamente" e' sostituita dalla seguente: "anche". 
  4. All'articolo 682 del codice  penale,  dopo  il  primo  comma  e'
aggiunto il seguente:  "Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
applicano, altresi', agli immobili adibiti  a  sedi  di  ufficio,  di
reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, il  cui  accesso  e'  vietato  per  ragioni  di  sicurezza
pubblica.".