Art. 7 
 
               Prova di ammissione ai corsi di laurea 
                     delle professioni sanitarie 
 
  1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la
prova di ammissione e' predisposta  da  ciascuna  universita'  ed  e'
identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso
ciascun Ateneo. 
  2. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili  per  ciascun
corso,  ciascun  ateneo  e'  tenuto  a  definire   idonee   procedure
consentendo ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza. 
  3.  La  prova  di  ammissione  verte  sugli  argomenti  di  cui  al
precedente  art.  2,  comma  3,  sulla  base  dei  programmi  di  cui
all'allegato A. 
  4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00  e  per  il  suo
svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti.