Art. 7 
 
     Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e  quarto
periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  cosi'  come
modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, si applicano fino all'annualita' 2013  con  riferimento  alla
valutazione delle maggiori  entrate  dell'anno  medesimo  rispetto  a
quelle del 2012. Le maggiori entrate  strutturali  ed  effettivamente
incassate  nell'anno  2013  derivanti  dall'attivita'  di   contrasto
all'evasione fiscale, valutate ai  sensi  del  predetto  articolo  2,
comma 36, in 300 milioni di euro  annui  dal  2014,  concorrono  alla
copertura degli oneri derivanti dal presente decreto. 
  (( 1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 431, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) l'ammontare di risorse permanenti  che,  in  sede  di  nota  di
aggiornamento del Documento  di  economia  e  finanza,  si  stima  di
incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni scritte nel
bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente  incassate
nell'esercizio  precedente  derivanti  dall'attivita'  di   contrasto
dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attivita' di
recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni»; 
  b) al comma 435, dopo le parole: «Per il  2014»  sono  inserite  le
seguenti: «e il 2015». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  vigente  dell'articolo  2,   del   citato
          decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e' citato nelle  note
          al comma 15 dell'articolo 3 della presente legge. 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente   del   comma   299,
          dell'articolo 1, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,
          recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale e pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilita'
          2013)." 
              "Art. 1. 
              1-298 (Omissis). 
              299. All'articolo 2 del decreto-legge 13  agosto  2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre  2011,  n.  148,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 36, il  terzo  e  il  quarto  periodo  sono
          sostituiti dai seguenti:  «A  partire  dall'anno  2013,  il
          Documento di economia e finanza contiene  una  valutazione,
          relativa  all'anno  precedente,  delle   maggiori   entrate
          strutturali   ed   effettivamente    incassate    derivanti
          dall'attivita' di contrasto  dell'evasione  fiscale.  Dette
          maggiori  risorse,  al  netto  di  quelle   necessarie   al
          mantenimento dell'equilibrio di bilancio e  alla  riduzione
          del rapporto tra il debito e  il  prodotto  interno  lordo,
          nonche'  di  quelle  derivanti   a   legislazione   vigente
          dall'attivita' di recupero fiscale  svolta  dalle  regioni,
          dalle  province  e  dai  comuni,  unitamente  alle  risorse
          derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono
          in un Fondo per la riduzione  strutturale  della  pressione
          fiscale e sono  finalizzate  al  contenimento  degli  oneri
          fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le
          modalita'  di  destinazione  e  di  impiego  indicate   nel
          medesimo Documento di economia e finanza.»; 
              b) dopo il comma 36 e' inserito il seguente: 
              «36.1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze
          presenta   annualmente,   in   allegato   alla   Nota    di
          aggiornamento del  Documento  di  economia  e  finanza,  un
          rapporto sui risultati conseguiti in materia di  misure  di
          contrasto  dell'evasione  fiscale.  Il   rapporto   indica,
          altresi',  le  strategie  per  il  contrasto  dell'evasione
          fiscale, le  aggiorna  e  confronta  i  risultati  con  gli
          obiettivi, evidenziando,  ove  possibile,  il  recupero  di
          gettito  fiscale  attribuibile  alla  maggiore  propensione
          all'adempimento da parte dei contribuenti.». 
              (Omissis).". 
              -  Si  riporta  il  testo  dei   commi   431   e   435,
          dell'articolo 1 della citata legge  27  dicembre  2013,  n.
          147, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. 
              1-430 (Omissis). 
              431.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  un   fondo
          denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale»
          cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il
          conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  le
          seguenti risorse: 
              a) l'ammontare dei risparmi di  spesa  derivanti  dalla
          razionalizzazione della spesa pubblica di cui  all'articolo
          49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98,  al
          netto della quota gia' considerata nei commi da 427 a  430,
          delle risorse  da  destinare  a  programmi  finalizzati  al
          conseguimento di esigenze prioritarie di equita' sociale  e
          ad impegni inderogabili; 
              b) l'ammontare di risorse permanenti che,  in  sede  di
          nota di aggiornamento del Documento di economia e  finanza,
          si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto  alle
          previsioni scritte nel 
              bilancio   dell'esercizio   in   corso   e   a   quelle
          effettivamente    incassate    nell'esercizio    precedente
          derivanti   dall'attivita'   di   contrasto   dell'evasione
          fiscale, al netto di  quelle  derivanti  dall'attivita'  di
          recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai
          comuni. 
              432-434 (Omissis). 
              435. Per il 2014 e il 2015, le entrate incassate in  un
          apposito capitolo, derivanti  da  misure  straordinarie  di
          contrasto dell'evasione fiscale e non computate  nei  saldi
          di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno  alla
          riduzione della pressione fiscale, mediante  riassegnazione
          al Fondo di cui al comma 431, secondo le modalita' previste
          al  comma  432,  ad  esclusione  delle  detrazioni  di  cui
          all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri sono stabilite le modalita' di  utilizzo  di  tali
          somme,  fermo  restando  il  rispetto  degli  obiettivi  di
          finanza pubblica. 
              (Omissis).".