Art. 7 
 
Schema da adottare e modalita' di  pubblicazione  dei  dati  relativi
  alle  entrate  e  alla  spesa  di  cui  al  bilancio  preventivo  e
  consuntivo degli enti del  Servizio  Sanitario  Nazionale  e  della
  Gestione Sanitaria Accentrata delle amministrazioni regionali 
 
  1. Gli enti del Servizio sanitario nazionale e  le  amministrazioni
regionali, relativamente alla parte del  finanziamento  del  Servizio
sanitario regionale direttamente gestito di cui all'art. 19, comma 2,
lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
pubblicano i dati relativi alle entrate  e  alla  spesa  dei  bilanci
preventivi e consuntivi, redatti secondo lo schema di conto economico
di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
come modificato dal decreto del Ministro della  salute,  di  concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  del  20  marzo  del  2013
(allegato 5 del presente decreto). 
  2. Fino all'attuazione delle disposizioni previste  dal  Titolo  II
del decreto legislativo n. 118 del 2011, le aziende  sanitarie  delle
regioni a statuto speciale e delle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano pubblicano i propri bilanci secondo  gli  schemi  attualmente
vigenti, ai sensi di quanto previsto dalla normativa e  dalle  intese
Stato-Regioni in materia sanitaria. 
  3. Ciascun ente pubblica i dati di cui al comma 1 entro  30  giorni
dall'approvazione  da  parte  degli  organi  competenti,  secondo  le
modalita' indicate all'art. 2.