Art. 7 Direzione generale per la politica commerciale internazionale 1. La Direzione generale per la politica commerciale internazionale si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) attivita' funzionali all'accesso di prodotti, servizi ed investimenti italiani nei mercati esteri; b) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea, recepimento della normativa europea nell'Ordinamento interno e relativa applicazione; c) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale negli ambiti OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), nonche' negli ambiti di altre organizzazioni internazionali collegate al commercio internazionale; d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale, ivi incluse le aree di libero scambio con i Paesi terzi; e) partecipazione alla gestione ed alla diffusione dei programmi finanziari europei rivolti all'assistenza tecnica ai Paesi candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi; f) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi, organizzazione dei relativi meccanismi ed organismi bilaterali di consultazione intergovernativa; g) attivazione degli strumenti europei di difesa commerciale (strumenti antidumping, antisovvenzione, clausole di salvaguardia); h) disciplina del regime degli scambi e gestione delle relative autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione; attivita' di autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli embarghi commerciali; applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni ai divieti di importazione ed esportazione; i) tutela, nell'ambito della dimensione esterna europea, del made in Italy, delle indicazioni geografiche protette e della proprieta' intellettuale; j) attuazione delle disposizioni di cui alla legge 18 novembre 1995, n. 496, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993"; 2. Presso la Direzione generale opera il Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.
Note all'art. 7: - Si riporta all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 recante: "Attuazione di talune disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonche' dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'articolo 50 della L. 1° marzo 2002, n. 39". "Art. 11. Comitato consultivo. 1. Presso l'Autorita' competente e' istituito un Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso. 2. Il Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorita' competente, esprime un parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni nei casi previsti dal presente decreto legislativo. Il termine predetto e' prorogato di ulteriori novanta giorni qualora il Comitato ritenga necessario esperire ulteriore attivita' istruttoria. Il Comitato esprime, inoltre, su richiesta dell'Autorita' competente ovvero di altri Ministeri interessati, pareri su questioni di carattere particolare e/o generale relative all'attivita' di autorizzazione e di controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso e su questioni connesse all'aggiornamento della relativa normativa. 3. Il Comitato consultivo e' composto da un direttore generale del Ministero degli affari esteri che svolge le funzioni di presidente, da un direttore generale del Ministero delle attivita' produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione che svolge le funzioni di vice presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dei quali uno dell'Agenzia delle dogane, e da un rappresentante ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, delle attivita' produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione, della difesa, dell'interno, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della salute. I rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e delle attivita' produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione, possono esercitare il diritto di voto in caso di assenza, rispettivamente, del presidente e del vice presidente del Comitato. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal dirigente dell'Autorita' competente. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, quattro esperti tecnici estranei all'Amministrazione, competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei beni a duplice uso. 4. I componenti del Comitato consultivo, i loro supplenti e gli esperti tecnici sono nominati con decreto del Ministro delle attivita' produttive; essi sono designati, rispettivamente, dai Ministeri o dagli enti di appartenenza entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero delle attivita' produttive. Il Comitato viene rinnovato ogni cinque anni. 5. Alle riunioni del Comitato consultivo possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, per particolari esigenze e su richiesta dell'Autorita' competente o del Presidente del Comitato stesso, anche rappresentanti degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonche' altri esperti anche estranei all'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio esistenti. 6. Il Comitato consultivo e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. 7. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina, con proprio decreto, sentite le altre Amministrazioni di cui al comma 3, le modalita' di funzionamento del Comitato."