Art. 7 
 
    Direzione generale per la politica commerciale internazionale 
 
  1. La Direzione generale per la politica commerciale internazionale
si articola in uffici di livello dirigenziale non generale  e  svolge
le seguenti funzioni: 
    a) attivita'  funzionali  all'accesso  di  prodotti,  servizi  ed
investimenti italiani nei mercati esteri; 
    b) elaborazione di indirizzi e proposte di  politica  commerciale
nell'ambito dell'Unione europea, recepimento della normativa  europea
nell'Ordinamento interno e relativa applicazione; 
    c) elaborazione e  negoziazione  degli  accordi  multilaterali  e
plurilaterali in materia commerciale negli ambiti OMC (Organizzazione
Mondiale del Commercio), OCSE (Organizzazione per la  cooperazione  e
lo sviluppo economico) e UNCTAD (United Nations Conference  on  Trade
and  Development),  nonche'  negli  ambiti  di  altre  organizzazioni
internazionali collegate al commercio internazionale; 
    d)  partecipazione,   nell'ambito   dell'Unione   europea,   alla
elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e
regionali di natura economico-commerciale, ivi  incluse  le  aree  di
libero scambio con i Paesi terzi; 
    e) partecipazione alla gestione ed alla diffusione dei  programmi
finanziari europei rivolti all'assistenza tecnica ai Paesi  candidati
all'adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli
altri Paesi terzi; 
    f)  elaborazione  e  negoziazione  degli  accordi  bilaterali  di
cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi, organizzazione
dei relativi meccanismi  ed  organismi  bilaterali  di  consultazione
intergovernativa; 
    g) attivazione degli  strumenti  europei  di  difesa  commerciale
(strumenti antidumping, antisovvenzione, clausole di salvaguardia); 
    h) disciplina del regime degli scambi e gestione  delle  relative
autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione;
attivita'  di  autorizzazione  e  controllo  delle  esportazioni   di
prodotti e tecnologie duali;  gestione  degli  embarghi  commerciali;
applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le
infrazioni ai divieti di importazione ed esportazione; 
    i) tutela, nell'ambito della dimensione esterna europea, del made
in Italy, delle indicazioni geografiche protette e  della  proprieta'
intellettuale; 
    j) attuazione delle disposizioni di cui alla  legge  18  novembre
1995, n. 496, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla
proibizione dello sviluppo, produzione,  immagazzinaggio  ed  uso  di
armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta  a  Parigi
il 13 gennaio 1993"; 
  2. Presso la Direzione generale opera il  Comitato  consultivo  per
l'esportazione dei beni a duplice uso  di  cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta all'articolo 11 del decreto legislativo  9
          aprile  2003,  n.  96  recante:   "Attuazione   di   talune
          disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE che istituisce
          un regime comunitario di controllo  delle  esportazioni  di
          prodotti   e   tecnologie   a    duplice    uso,    nonche'
          dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a  norma
          dell'articolo 50 della L. 1° marzo 2002, n. 39". 
              "Art. 11. Comitato consultivo. 
              1.  Presso  l'Autorita'  competente  e'  istituito   un
          Comitato consultivo per l'esportazione dei beni  a  duplice
          uso. 
              2. Il Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a
          duplice uso, entro sessanta giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta formulata dall'Autorita' competente,  esprime  un
          parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio,
          diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle
          autorizzazioni  nei  casi  previsti  dal  presente  decreto
          legislativo. Il termine predetto e' prorogato di  ulteriori
          novanta  giorni  qualora  il  Comitato  ritenga  necessario
          esperire  ulteriore  attivita'  istruttoria.  Il   Comitato
          esprime, inoltre, su  richiesta  dell'Autorita'  competente
          ovvero di altri Ministeri interessati, pareri su  questioni
          di   carattere   particolare    e/o    generale    relative
          all'attivita'  di  autorizzazione  e  di  controllo   delle
          esportazioni dei beni a duplice uso e su questioni connesse
          all'aggiornamento della relativa normativa. 
              3. Il Comitato consultivo e' composto da  un  direttore
          generale del Ministero degli affari esteri  che  svolge  le
          funzioni  di  presidente,  da  un  direttore  generale  del
          Ministero delle attivita'  produttive  -  Dipartimento  per
          l'internazionalizzazione che svolge  le  funzioni  di  vice
          presidente,   da   due   rappresentanti    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze, dei quali  uno  dell'Agenzia
          delle dogane, e da un rappresentante ciascuno dei Ministeri
          degli  affari  esteri,   delle   attivita'   produttive   -
          Dipartimento per  l'internazionalizzazione,  della  difesa,
          dell'interno,   delle    comunicazioni,    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  e  della   salute.   I
          rappresentanti dei Ministeri degli affari  esteri  e  delle
          attivita'      produttive      -      Dipartimento      per
          l'internazionalizzazione, possono esercitare il diritto  di
          voto in caso di assenza, rispettivamente, del presidente  e
          del vice presidente del Comitato. Le funzioni di Segretario
          sono esercitate dal  dirigente  dell'Autorita'  competente.
          Alle riunioni del Comitato partecipano,  senza  diritto  di
          voto, quattro esperti tecnici estranei all'Amministrazione,
          competenti per ciascuno degli  esercizi  di  controllo  dei
          beni a duplice uso. 
              4.  I  componenti  del  Comitato  consultivo,  i   loro
          supplenti e gli esperti tecnici sono nominati  con  decreto
          del  Ministro  delle  attivita'   produttive;   essi   sono
          designati, rispettivamente, dai Ministeri o dagli  enti  di
          appartenenza entro trenta giorni dalla richiesta  da  parte
          del Ministero delle attivita' produttive. Il Comitato viene
          rinnovato ogni cinque anni. 
              5.  Alle  riunioni  del  Comitato  consultivo   possono
          inoltre partecipare, senza diritto di voto, per particolari
          esigenze e su richiesta  dell'Autorita'  competente  o  del
          Presidente del Comitato stesso, anche rappresentanti  degli
          organi preposti alla tutela dell'ordine e  della  sicurezza
          pubblica ed al controllo  doganale,  fiscale  e  valutario,
          nonche' altri esperti anche  estranei  all'Amministrazione,
          nei limiti degli stanziamenti di bilancio esistenti. 
              6. Il Comitato consultivo e' validamente costituito con
          la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera
          a maggioranza dei presenti. 
              7. Il Ministro delle attivita'  produttive  disciplina,
          con proprio decreto, sentite le  altre  Amministrazioni  di
          cui  al  comma  3,  le  modalita'  di   funzionamento   del
          Comitato."