Art. 7 
 
 
                      Obblighi dei fabbricanti 
 
  1. All'atto dell'immissione  di  AEE  sul  mercato,  i  fabbricanti
garantiscono  che  queste  siano  state   progettate   e   fabbricate
conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 4. 
  2. I fabbricanti predispongono la documentazione tecnica necessaria
di cui all'articolo 14 ed eseguono personalmente o fanno eseguire  la
procedura  di  controllo  interno  della   produzione   conformemente
all'allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE. 
  3. Qualora la conformita' degli AEE alle  prescrizioni  applicabili
sia stata dimostrata dalla procedura di cui al comma 2, i fabbricanti
redigono una dichiarazione UE di conformita' e appongono la marcatura
CE sul prodotto finito. Nei casi in cui altre  normative  applicabili
dell'Unione richiedono l'applicazione di una procedura di valutazione
della conformita' che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformita'
alle prescrizioni dell'articolo 4, comma 1,  puo'  essere  dimostrata
nel  contesto  di   tale   procedura.   Puo'   essere   redatta   una
documentazione tecnica unica. 
  4.  I  fabbricanti  conservano  la  documentazione  tecnica  e   la
dichiarazione UE di conformita'  per  un  periodo  di  dieci  anni  a
decorrere dall'immissione dell'AEE sul mercato. 
  5. I fabbricanti garantiscono che siano  predisposte  le  procedure
necessarie  affinche'  la  produzione  in  serie  continui  a  essere
conforme.   Tengono   debitamente   conto   delle   modifiche   della
progettazione o delle caratteristiche  del  prodotto,  nonche'  delle
modifiche delle norme armonizzate  o  delle  specifiche  tecniche  in
riferimento a cui e' dichiarata la conformita' delle AEE. 
  6. I fabbricanti mantengono un registro delle AEE  non  conformi  e
dei richiami di prodotti e ne informano i distributori. 
  7. I fabbricanti garantiscono che sulle loro  AEE  sia  apposto  un
numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che  ne
consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la  natura
dell'AEE non lo consentano,  che  le  informazioni  prescritte  siano
fornite  sull'imballaggio  o  in  un  documento  di   accompagnamento
dell'AEE. 
  8. I  fabbricanti  indicano  sull'AEE  oppure,  ove  cio'  non  sia
possibile, sull'imballaggio o  in  un  documento  di  accompagnamento
dell'AEE, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata  o
il proprio marchio  registrato  e  l'indirizzo  dove  possono  essere
contattati.  L'indirizzo  deve  indicare  un  unico  punto  dove   il
fabbricante puo' essere contattato. Nei casi in cui  altre  normative
applicabili  dell'Unione  o  nazionali  di   recepimento   contengono
disposizioni  per  l'apposizione  del  nome  e   dell'indirizzo   del
fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose,  si  applicano  le
disposizioni in questione. 
  9. I fabbricanti che ritengano o hanno motivo di credere che un'AEE
che hanno immesso sul mercato non sia conforme al  presente  decreto,
adottano immediatamente le misure correttive necessarie  per  rendere
conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda  dei  casi;
informano  immediatamente  l'autorita'  di  vigilanza  nazionale  del
mercato di cui all'articolo 19, indicando in particolare  i  dettagli
relativi alla mancata conformita' e  a  qualsiasi  misura  correttiva
adottata. 
  10. I fabbricanti,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata  della
predetta autorita' di vigilanza, forniscono tutte le  informazioni  e
la documentazione necessarie per dimostrare la  conformita'  dell'AEE
con il presente decreto, in lingua italiana,  e  cooperano  con  tale
autorita', su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione
intrapresa per garantire la conformita' al presente decreto delle AEE
che hanno immesso sul mercato. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per la decisione n. 768/2008/CE, si veda  nelle  note
          alle premesse.