Art. 7 
 
 
               Accesso al Fondo in quota proporzionale 
 
  1. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti nell'anno di
riferimento, e' previsto l'accesso al Fondo in  quota  proporzionale,
stabilendosi a tale fine, entro il 31 gennaio, la misura  percentuale
dell'ammontare  complessivo  dei  risarcimenti  che  possono   essere
erogati e delle elargizioni e dei mutui che possono essere concessi. 
  2. Per i risarcimenti, da erogare in quota  percentuale,  si  tiene
conto delle disponibilita' del  Fondo,  delle  richieste  soddisfatte
solo in parte nell'anno precedente, delle domande gia' esaminate e di
quelle che potranno essere presentate  dagli  interessati  nel  corso
dell'esercizio. 
  3. Per  l'elargizione  e  per  il  mutuo,  da  concedere  in  quota
proporzionale,  si  tiene  conto  delle  disponibilita'  del   Fondo,
dell'ordine cronologico delle domande e di quelle definite nel  corso
dell'esercizio. 
  4. Entro il biennio successivo all'anno di riferimento, sulla  base
delle effettive risultanze, si provvede alla liquidazione definitiva,
senza aggravi di spesa derivanti da interessi, rivalutazioni ed altri
oneri aggiuntivi.