Art. 7 
 
    (Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale) 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e  quarto
periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  cosi'  come
modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, si applicano fino all'annualita' 2013  con  riferimento  alla
valutazione delle maggiori  entrate  dell'anno  medesimo  rispetto  a
quelle del 2012. Le maggiori entrate  strutturali  ed  effettivamente
incassate  nell'anno  2013  derivanti  dall'attivita'  di   contrasto
all'evasione fiscale, valutate ai  sensi  del  predetto  articolo  2,
comma 36, in 300 milioni di euro  annui  dal  2014,  concorrono  alla
copertura degli oneri derivanti dal presente decreto.