Art. 7 
 
 
            Regime obbligatorio di efficienza energetica 
 
  1. L'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale da
conseguire nel periodo compreso tra  il  1°  gennaio  2014  e  il  31
dicembre 2020, e' determinato secondo la metodologia di attuazione ai
sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE. 
  2.  Il  regime  obbligatorio  di  efficienza  energetica   di   cui
all'articolo 7 della citata direttiva 2012/27/UE  e'  costituito  dal
meccanismo dei certificati bianchi di cui ai decreti  legislativi  16
marzo 1999 n. 79 e 23 maggio 2000 n. 164 e relativi provvedimenti  di
attuazione, secondo le condizioni di cui al presente articolo. 
  3. Il meccanismo dei certificati bianchi di cui al comma  2  dovra'
garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31  dicembre
2020 non inferiore al sessanta per cento dell'obiettivo di  risparmio
energetico nazionale cumulato di cui al comma 1. Il  restante  volume
di  risparmi  di  energia  e'  ottenuto  attraverso  le   misure   di
incentivazione  degli  interventi   di   incremento   dell'efficienza
energetica vigenti. 
  4. I provvedimenti concernenti la  determinazione  degli  obiettivi
quantitativi  nazionali  di  risparmio  energetico   per   gli   anni
successivi al 2016, di cui all'articolo 4, comma 5, del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012,  definiscono  una
traiettoria coerente con l'obiettivo di risparmio di cui al comma 1 e
la previsione del comma 3. Gli stessi provvedimenti possono prevedere
un'estensione  dell'ambito  dei  soggetti   obbligati   e   modalita'
alternative o aggiuntive di assolvimento dell'obbligo,  qualora  cio'
fosse necessario per il conseguimento dell'obiettivo di cui al  comma
1. 
  5. Entro il 31 dicembre 2016 e successivamente entro il 31 dicembre
2018,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  il   supporto
dell'ENEA e del GSE, redige un rapporto sullo stato di  conseguimento
dell'obbligo di cui al comma 1.  Qualora  da  tali  rapporti  dovesse
risultare un  volume  di  risparmi  ottenuti  insufficiente  rispetto
all'obbligo previsto,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, introduce, anche su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica il gas ed il sistema idrico, misure  di  potenziamento  del
sistema di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure  in
grado  di  dare  maggiore  efficacia  alle  politiche  di  promozione
dell'efficienza energetica, nel  rispetto  dei  vincoli  di  bilancio
pubblico. In ogni caso,  gli  stessi  Ministeri  provvedono,  sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica il  gas  ed  il  sistema  idrico,
entro 120 giorni dall'emanazione del presente decreto  ad  aggiornare
le linee guida di cui  all'articolo  6,  comma  2,  del  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre  2012  concernente
la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico  che   devono   essere   perseguiti   dalle   imprese   di
distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni  dal  2013
al 2016, per tener conto di quanto previsto agli articoli 5 e 15  del
presente decreto. Lo stesso provvedimento contiene  disposizioni  per
migliorare l'efficacia del meccanismo, anche con eventuali  modifiche
della soglia  dimensionale  richiesta,  per  valorizzare  i  risparmi
energetici derivanti da misure volte al miglioramento comportamentale
e per prevenire comportamenti speculativi. 
  6.  Ai  fini  dell'accesso  al  Conto  termico,  i  contratti   che
rispettano gli elementi minimi di cui all'allegato  8,  del  presente
decreto sono  considerati  contratti  di  rendimento  energetico.  In
deroga all'articolo 6, comma 1, del Conto termico, il GSE  predispone
specifiche modalita' che consentano, alle Pubbliche  Amministrazioni,
di optare per l'erogazione dell'incentivo  attraverso  un  acconto  e
successivi pagamenti per stato di  avanzamento  lavori.  Al  suddetto
Conto termico, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le  parole  da:  «intesi»
ad: «agrario,» sono soppresse; 
    b) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    c) «1-bis. L'incentivo erogato ai sensi del presente decreto  non
puo' eccedere, in nessun caso, il 65 per cento delle spese sostenute,
come dichiarate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera d).»; 
    d) all'articolo 7,  comma  3,  dopo  le  parole:  «immediatamente
esecutivo» sono inserite le seguenti: «dal momento del riconoscimento
della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE». 
  7. Le Regioni pubblicano in modalita' open data entro il 1°  giugno
di ogni anno a partire dal 2015  i  risparmi  di  energia  conseguiti
nell'anno  precedente  derivanti  dalle  misure   di   incentivazione
promosse in ambito locale. 
  8. I risparmi di energia per i quali non siano  stati  riconosciuti
titoli di efficienza energetica, rispetto all'anno  precedente  e  in
condizioni  normalizzate,  riscontrabili   dai   bilanci   energetici
predisposti  da  imprese  che  attuano   un   sistema   di   gestione
dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e  dagli  audit  previsti
dal  presente  decreto  sono  comunicati  dalle  imprese  all'ENEA  e
concorrono al raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  al  presente
articolo. 
 
          Note all'art. 7: 
              Per i riferimenti normativi alla  direttiva  2012/27/UE
          si veda nelle note alle premesse. 
              Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione
          della  direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
          mercato interno dell'energia elettrica) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75. 
              Il  decreto  legislativo  23  maggio   2000,   n.   164
          (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni
          per il mercato interno del gas naturale, a norma  dell'art.
          41 della L. 17 maggio 1999, n.  144)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142. 
              Il testo dell'art. 4, del decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico   (Determinazione   degli    obiettivi
          quantitativi nazionali di risparmio energetico  che  devono
          essere   perseguiti   dalle   imprese   di    distribuzione
          dell'energia elettrica e il gas per gli anni  dal  2013  al
          2016 e per il potenziamento del meccanismo dei  certificati
          bianchi), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  2  gennaio
          2013, n. 1, S.O. cosi' recita: 
              "Art. 4. (Obiettivi quantitativi nazionali  e  relativi
          obblighi) 
              1.  Gli  obiettivi  quantitativi  nazionali  annui   di
          risparmio   energetico   che   devono   essere   perseguiti
          attraverso il  meccanismo  dei  certificati  bianchi,  sono
          definiti per il periodo 2013-2016 come segue: 
              a) 4,6 Mtep di energia primaria al 2013; 
              b) 6,2 Mtep di energia primaria al 2014; 
              c) 6,6 Mtep di energia primaria al 2015; 
              d) 7,6 Mtep di energia primaria al 2016. 
              I  suddetti  obiettivi  indicano  i  risparmi  cumulati
          generati  da:   interventi   associati   al   rilascio   di
          certificati bianchi nel periodo di riferimento, energia  da
          cogenerazione  ad  alto  rendimento  (CAR)   associata   al
          rilascio di certificati bianchi nel periodo di riferimento,
          interventi gia' realizzati che  abbiano  una  vita  tecnica
          superiore alla vita utile (che sono in  grado  di  generare
          risparmi,  in  considerazione  della  durata   della   vita
          tecnica, oltre la vita utile e quindi senza  produzione  di
          certificati). 
              2.  Gli  obblighi  quantitativi  nazionali   annui   di
          incremento dell'efficienza energetica degli usi  finali  di
          energia elettrica e gas che devono  essere  conseguiti  dai
          soggetti obbligati di  cui  all'art.  3  sono  definiti  in
          termini di milioni di certificati bianchi, tenendo conto di
          un valore medio del coefficiente di durabilita' pari a 2,5,
          e  si  riferiscono  a  risparmi  associati  a  rilascio  di
          certificati bianchi, al netto dei  titoli  per  energia  da
          cogenerazione   ad   alto   rendimento    (CAR)    ritirati
          direttamente dal GSE. 
              3.  Gli  obblighi  quantitativi  nazionali   annui   di
          incremento dell'efficienza energetica degli usi  finali  di
          energia elettrica che devono essere conseguiti dai soggetti
          obbligati di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  a)  nel
          periodo  2013-2016,  sono  ottenuti  attraverso  misure   e
          interventi che comportano  una  riduzione  dei  consumi  di
          energia  primaria,  espressa  in  numero   di   certificati
          bianchi, secondo le seguenti quantita' e cadenze annuali: 
              a) 3,03 milioni di certificati bianchi,  da  conseguire
          nell'anno 2013; 
              b) 3,71 milioni di certificati bianchi,  da  conseguire
          nell'anno 2014; 
              c) 4,26 milioni di certificati bianchi,  da  conseguire
          nell'anno 2015; 
              d) 5,23 milioni di certificati bianchi,  da  conseguire
          nell'anno 2016. 
              4.  Gli  obblighi  quantitativi  nazionali   annui   di
          incremento dell'efficienza energetica degli usi  finali  di
          gas naturale che  devono  essere  conseguiti  dai  soggetti
          obbligati di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  b)  nel
          periodo  2013-2016,  sono  ottenuti  attraverso  misure   e
          interventi che comportano  una  riduzione  dei  consumi  di
          energia  primaria,  espressa  in  numero   di   certificati
          bianchi, secondo le seguenti quantita' e cadenze annuali: 
              a) 2,48 milioni di certificati bianchi,  da  conseguire
          nell'anno 2013; 
              b) 3,04 milioni di certificati bianchi,  da  conseguire
          nell'anno 2014; 
              c) 3,49 milioni di certificati bianchi,  da  conseguire
          nell'anno 2015; 
              d) 4,28 milioni di certificati bianchi,  da  conseguire
          nell'anno 2016. 
              5. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e  del  mare,  d'intesa  con  la  Conferenza
          unificata, da emanarsi entro  il  31  dicembre  2015,  sono
          determinati gli obiettivi nazionali per gli anni successivi
          al 2016 di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo
          n. 79/1999 e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo
          n. 164/2000. 
              6. La quota degli obblighi di cui al comma 3, che  deve
          essere conseguita dalla singola impresa di distribuzione di
          elettricita', e' determinata dal rapporto tra la  quantita'
          di energia elettrica distribuita dalla medesima impresa  ai
          clienti  finali  connessi  alla  sua  rete,   e   da   essa
          autocertificata,  e  la  quantita'  di  energia   elettrica
          distribuita sul territorio nazionale dai  soggetti  di  cui
          all'art. 3, comma 1,  lettera  a)  determinata  annualmente
          dall'Autorita'  per   l'energia   elettrica   e   il   gas,
          conteggiata nell'anno precedente all'ultimo  trascorso.  La
          stessa Autorita' comunica tali valori  al  Ministero  dello
          sviluppo economico e al GSE. 
              7. La quota degli obblighi di cui al comma 4, che  deve
          essere conseguita dalla singola impresa di distribuzione di
          gas naturale, e' determinata dal rapporto tra la  quantita'
          di gas  naturale  distribuita  dalla  medesima  impresa  ai
          clienti  finali  connessi  alla  sua  rete,   e   da   essa
          autocertificata, e la  quantita'  di  gas  distribuito  sul
          territorio nazionale dai soggetti di cui all'art. 3,  comma
          1, lettera b), determinata annualmente  dall'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il  gas,   conteggiata   nell'anno
          precedente  all'ultimo  trascorso.  La   stessa   Autorita'
          comunica tali valori al Ministero dello sviluppo  economico
          e al GSE. 
              8. A decorrere dal 2014, il GSE rende noto  l'ammontare
          dei certificati  bianchi  attestanti  risparmi  di  energia
          elettrica  e  gas  naturale,  eventualmente  eccedenti   il
          rispettivo obbligo quantitativo nazionale, che,  alla  data
          del 1° giugno di ciascun anno, risultano  non  annullati  e
          ancora in possesso dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1. 
              9. Qualora  i  risparmi  di  energia  elettrica  o  gas
          naturale relativi alle quantita' di  certificati  eccedenti
          di cui al comma 8, superino il 5% dei  rispettivi  obblighi
          quantitativi nazionali che  devono  essere  conseguiti  dai
          soggetti obbligati per l'anno cui e' riferita  la  suddetta
          verifica,  l'obbligo  quantitativo  nazionale  per   l'anno
          successivo  viene  incrementato  della  suddetta  quantita'
          eccedente. Entro il 30  giugno  di  ciascun  anno,  il  GSE
          comunica i dati della verifica al Ministero dello  sviluppo
          economico  che,  con   proprio   provvedimento,   individua
          l'eventuale nuova ripartizione degli obblighi. 
              10.  Ai  sensi  dell'art.  29,  comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 28/2011, i risparmi  di  energia  realizzati
          attraverso interventi per rendere piu' efficienti  le  reti
          elettriche e del gas naturale concorrono al  raggiungimento
          degli obblighi in capo alle imprese di  distribuzione.  Per
          tali interventi non sono rilasciabili certificati  bianchi,
          fatti   salvi   gli   interventi   di   sostituzione    dei
          trasformatori MT/BT a carico  dell'utenza,  che  invece  ne
          hanno diritto. 
              11. A decorrere dal 1° gennaio 2017, qualora non  siano
          stati definiti obiettivi  quantitativi  nazionali  per  gli
          anni successi al 2016 o non siano stati previsti  strumenti
          diversi per la tutela degli investimenti,  il  GSE  ritira,
          per gli anni successivi, i certificati bianchi generati dai
          progetti precedentemente realizzati e da quelli  in  corso,
          provvedendo ad assegnare ai soggetti titolari un contributo
          pari alla media delle transazioni di mercato registrate nel
          quadriennio 2013-2016 decurtata del 5%". 
              Il testo dell'art. 6 del  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico del  28  dicembre  2012  (Determinazione
          degli  obiettivi  quantitativi   nazionali   di   risparmio
          energetico che devono essere perseguiti  dalle  imprese  di
          distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli  anni
          dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo  dei
          certificati bianchi), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 2 gennaio 2013, n. 1, S.O. cosi' recita: 
              "Art. 6. (Modalita' di attuazione e controllo) 
              1. Il GSE, avvalendosi del supporto di ENEA  e  di  RSE
          tenendo  conto  delle  rispettive  competenze,  svolge   le
          attivita' di valutazione e certificazione  della  riduzione
          dei consumi di energia primaria  effettivamente  conseguita
          dai progetti  sulla  base  delle  tipologie  di  intervento
          ammesse. 
              2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  e  sentita  l'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il   gas,   da   adottarsi   entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, si provvede all'adeguamento,  rispetto  a
          quanto previsto dal decreto legislativo n.  28/2011,  delle
          linee guida per la preparazione, esecuzione  e  valutazione
          dei progetti e per  la  definizione  dei  criteri  e  delle
          modalita'  per  il  rilascio   dei   certificati   bianchi.
          L'adeguamento  delle  linee  guida  e'  effettuato  con  il
          supporto dell'ENEA e di RSE e previo svolgimento, da  parte
          degli stessi Ministeri, di  una  consultazione  pubblica  e
          diventa operativo nei  termini  stabiliti  dal  decreto  di
          adozione dell'adeguamento e, comunque,  non  prima  del  1°
          gennaio 2014.  A  decorrere  dalla  medesima  data  del  1°
          gennaio 2014, hanno  accesso  al  sistema  dei  certificati
          bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o  in
          corso di realizzazione.  Fino  all'entrata  in  vigore  del
          decreto di approvazione dell'adeguamento, sono applicabili,
          ai fini dell'attuazione del presente decreto le linee guida
          approvate con la delibera EEN n. 09/11  dell'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas del  27  ottobre  2011,  nelle
          parti non incompatibili con il presente decreto. 
              3. Il GSE emette il parere sulla proposta di progetto e
          di programma di misura entro sessanta giorni dalla data  di
          ricezione della proposta. Nei casi in cui il  GSE  richieda
          al titolare del progetto  modifiche  o  integrazioni  della
          proposta  presentata,  o  effettuare  approfondimenti,   il
          suddetto termine viene sospeso fino  alla  ricezione  delle
          informazioni   richieste.   Il   suddetto   termine   viene
          ridefinito pari a  quarantacinque  giorni  dalla  ricezione
          delle informazioni richieste. Trascorsi i  termini  di  cui
          sopra, in mancanza di una diversa valutazione  espressa  da
          parte del GSE, la proposta di progetto e  di  programma  di
          misura si intende approvata. 
              4. I soggetti che hanno facolta' di dare esecuzione  ai
          progetti di  efficienza,  indicati  all'art.  7,  comma  1,
          possono richiedere  al  GSE  una  verifica  preliminare  di
          conformita'  dei  propri  progetti  alle  disposizioni  del
          presente decreto e alle linee guida  di  cui  al  comma  2,
          qualora detti progetti includano  tipologie  di  intervento
          per cui non siano state pubblicate apposite schede tecniche
          di quantificazione dei risparmi. La verifica di conformita'
          alle disposizioni del  presente  decreto  e'  eseguita  dal
          Ministero  dello  sviluppo  economico   e   dal   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  in
          base ai risultati dell'istruttoria predisposta dal GSE. 
              5.  Il  GSE  provvede  a  dare  notizia  dei   progetti
          approvati e dei certificati bianchi rilasciati, tramite  il
          proprio sito Internet.".