Art. 7 
 
 
                      Modifiche all'articolo 16 
 
  1. All'articolo  16,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 18 ottobre  2010,  n.  180,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole «da ciascuna parte»  sono  aggiunte  le  parole
«per lo svolgimento del primo incontro»; 
    b) dopo le parole «euro 40,00» sono aggiunte le  parole  «per  le
liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per  quelle  di
valore superiore, oltre alle spese vive documentate; 
    c) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  «l'importo  e'
dovuto anche in caso di mancato accordo». 
  2. All'articolo 16, comma 4, lettera d) del  decreto  del  Ministro
della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni  e
modificazioni, le parole «di  cui  all'articolo  5,  comma  1,»  sono
sostituite dalle parole «di cui all'articolo 5, comma 1-bis  e  comma
2,». 
 
          Note all'art. 7: 
              Si riporta il testo del comma 2 e del comma 4, lett. d)
          dell'articolo 16 del  citato  decreto  del  Ministro  della
          giustizia 18 ottobre 2010,  n.  180,  come  modificato  dal
          presente regolamento: 
                «Art.     16.     (Criteri     di      determinazione
          dell'indennita'). - 1. (Omissis). 
              2. Per le spese  di  avvio,  a  valere  sull'indennita'
          complessiva, e' dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento
          del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti  di
          valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di
          valore superiore, oltre le spese vive  documentate  che  e'
          versato dall'istante al momento del deposito della  domanda
          di mediazione e dalla parte  chiamata  alla  mediazione  al
          momento della sua adesione al  procedimento.  L'importo  e'
          dovuto anche in caso di mancato accordo. 
              3. (Omissis). 
              4. L'importo massimo  delle  spese  di  mediazione  per
          ciascun scaglione di riferimento, come determinato a  norma
          della medesima tabella A: 
                a) puo' essere aumentato in misura non superiore a un
          quinto   tenuto   conto   della   particolare   importanza,
          complessita' o difficolta' dell'affare; 
                b) deve essere aumentato in misura non superiore a un
          quarto in caso di successo della mediazione; 
                c) deve essere aumentato di un  quinto  nel  caso  di
          formulazione della proposta ai sensi dell'articolo  11  del
          decreto legislativo; 
                d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e
          comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un
          terzo per i primi  sei  scaglioni,  e  della  meta'  per  i
          restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e)  del
          presente comma, e non si applica alcun  altro  aumento  tra
          quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello
          previsto dalla lettera b) del presente comma; 
                e) deve essere ridotto a euro quaranta per  il  primo
          scaglione  e  ad  euro  cinquanta  per  tutti   gli   altri
          scaglioni, ferma restando l'applicazione della  lettera  c)
          del presente comma  quando  nessuna  delle  controparti  di
          quella  che  ha  introdotto  la  mediazione,  partecipa  al
          procedimento. 
              (Omissis).».