Art. 7 Modifica compensi 1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il primo periodo e' soppresso. 2. All'articolo 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, il comma 1 e' abrogato. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2014, sono rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti che presentano la dichiarazione secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), le misure dei compensi previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti di cui all'articolo 1. Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2015.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo vigente dell'art. 38 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 38 (Compensi). - 1. Per le attivita' di cui al comma 4 dell'art. 34, ai centri e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'art. 1, comma 4, e all'art. 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta. Le modalita' di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Nessun compenso spetta ai sostituti per le attivita' di cui al comma 4 del predetto art. 37. I predetti compensi non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. 3. La misura dei compensi previsti nel presente art. e' adeguata ogni anno, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'Istat, rilevata nell'anno precedente.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 18 del citato decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 18 (Compensi). - 1. (Abrogato). 2. Non e' dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni integrative di cui all'art. 14.».