Art. 7 
 
 
                Cause di revoca del credito d'imposta 
 
  1. Il credito  d'imposta  e'  revocato  nel  caso  venga  accertata
l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al
presente decreto, ovvero nel caso la  documentazione  presentata,  di
cui all'art. 5, comma  3,  contenga  elementi  non  veritieri  o  sia
incompleta rispetto a quella richiesta; e', altresi', revocato: a) se
i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalita' estranee
all'esercizio d'impresa; b) in caso di  accertamento  della  falsita'
delle dichiarazioni rese. Sono fatte salve le  eventuali  conseguenze
di legge civile,  penale  ed  amministrativa  e,  in  ogni  caso,  si
provvede al recupero del beneficio  indebitamente  fruito,  ai  sensi
dell'art. 8.