Art. 7 
 
 
                 Trasferimento della partecipazione 
 
  1. Le partecipazioni in ordine alle  quali  e'  stata  concessa  la
garanzia possono essere trasferite soltanto a  investitori  che  gia'
detengono una partecipazione garantita ai sensi del presente  decreto
o che siano comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2,
lettere a) e b). 
  2. Con il  trasferimento  della  partecipazione  e'  trasferita  la
relativa garanzia. 
  3. Il trasferimento e'  notificato  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento del Tesoro per  il  nulla  osta,  previa
verifica dei requisiti.