Art. 7 Trasferimento della partecipazione 1. Le partecipazioni in ordine alle quali e' stata concessa la garanzia possono essere trasferite soltanto a investitori che gia' detengono una partecipazione garantita ai sensi del presente decreto o che siano comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, lettere a) e b). 2. Con il trasferimento della partecipazione e' trasferita la relativa garanzia. 3. Il trasferimento e' notificato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro per il nulla osta, previa verifica dei requisiti.