Art. 7. Comunicazioni da parte dei soggetti iscritti 1. Gli operatori di microcredito comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano: a) la forma giuridica; b) la denominazione sociale, la sede legale e amministrativa (ove diversa da quella legale) e l'indirizzo pec; c) la clausola statutaria relativa all'ammontare del capitale sociale; d) l'oggetto sociale; e) le attivita' di microcredito esercitate e i servizi ausiliari prestati; f) il legale rappresentante; g) il codice fiscale. 2. Gli operatori di microcredito inviano alla Banca d'Italia: il bilancio annuale, completo dei relativi allegati, entro trenta giorni dalla sua approvazione, corredato del verbale assembleare di approvazione; una comunicazione sulle eventuali variazioni, rispetto al programma di attivita' comunicato in sede di iscrizione, dell'operativita' e dei presidi organizzativi, secondo lo schema di cui all'allegato 5; segnalazioni periodiche, a cadenza semestrale, sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, sui finanziamenti erogati, con le modalita' e nei termini previsti dalla Banca d'Italia; una relazione annuale relativa allo svolgimento, anche attraverso terzi, dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio prestati; la segnalazione trimestrale dei tassi di interesse applicati alle operazioni di microcredito ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, nei casi e secondo quanto previsto dalla disciplina della Banca d'Italia.