(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
            Comunicazioni da parte dei soggetti iscritti 
 
    1. Gli operatori di microcredito comunicano tempestivamente  alla
Banca d'Italia le modifiche che riguardano: 
      a) la forma giuridica; 
      b) la denominazione sociale, la sede  legale  e  amministrativa
(ove diversa da quella legale) e l'indirizzo pec; 
      c) la clausola statutaria relativa all'ammontare  del  capitale
sociale; 
      d) l'oggetto sociale; 
      e)  le  attivita'  di  microcredito  esercitate  e  i   servizi
ausiliari prestati; 
      f) il legale rappresentante; 
      g) il codice fiscale. 
    2. Gli operatori di microcredito inviano alla Banca d'Italia: 
      il bilancio annuale,  completo  dei  relativi  allegati,  entro
trenta  giorni  dalla  sua  approvazione,   corredato   del   verbale
assembleare di approvazione; 
      una  comunicazione  sulle  eventuali  variazioni,  rispetto  al
programma  di   attivita'   comunicato   in   sede   di   iscrizione,
dell'operativita' e dei presidi organizzativi, secondo lo  schema  di
cui all'allegato 5; 
      segnalazioni periodiche, a cadenza  semestrale,  sulla  propria
situazione patrimoniale, economica e finanziaria,  sui  finanziamenti
erogati,  con  le  modalita'  e  nei  termini  previsti  dalla  Banca
d'Italia; 
      una  relazione  annuale  relativa   allo   svolgimento,   anche
attraverso terzi, dei servizi ausiliari di assistenza e  monitoraggio
prestati; 
      la segnalazione trimestrale dei tassi  di  interesse  applicati
alle operazioni di microcredito ai fini della rilevazione  dei  tassi
effettivi globali medi ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, nei
casi e secondo quanto previsto dalla disciplina della Banca d'Italia.