Art. 7 
 
 
                       Informazione e supporto 
 
  1. L'ENEA, entro 30 giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, predispone una guida  alla  lettura  dell'APE,  un  opuscolo
informativo sull'APE, i suoi contenuti  e  gli  adempimenti  ad  esso
connessi e ne favorisce la diffusione. 
  2. L'ENEA, entro 180 giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  istituisce  sul  proprio  sito  istituzionale  e  in  forma
accessibile  al  pubblico,  una  sezione  dedicata  alla  prestazione
energetica degli edifici contenente: 
  a) l'accesso al SIAPE; 
  b) informazioni sugli interventi per l'incremento della prestazione
energetica degli edifici, le tecnologie disponibili  a  tal  fine,  i
costi indicativi, un quadro aggiornato sugli  incentivi  nazionali  e
regionali nonche' una guida alla compilazione  delle  raccomandazioni
di cui all'art. 4, comma 4, lettera g); 
  c) le statistiche annuali articolate sugli attestati di prestazione
energetica emessi e sui  controlli  effettuati,  indicando,  tra  gli
altri, i seguenti dati, totali e per annualita', per ciascuna regione
e provincia autonoma, nonche' una analisi statistica dei  costi  medi
del servizio di redazione degli attestati stessi: 
      i. numero dei certificati registrati; 
      ii. numero dei certificati controllati; 
      iii. numero dei certificati validati a seguito di controllo; 
      iv. distribuzione dei certificati per classe energetica. 
  3. Le regioni e le province autonome possono  avvalersi  dell'ENEA,
anche attraverso la stipula di specifici accordi, per: 
  a)  assicurare  la  piena  compatibilita'  del  SIAPE  con  sistemi
regionali gia' esistenti; 
  b)  provvedere  all'aggiornamento  dei  propri  funzionari  e   dei
tecnici, anche attraverso opportuni corsi a distanza, in merito  alle
tematiche di cui al presente decreto.