Art. 7 
 
      Riferimenti operativi per gli standard minimi di sistema 
 
  1. Nella regolazione e organizzazione dei servizi di individuazione
e validazione e di certificazione delle competenze le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il  rispetto  degli
standard minimi di sistema in  coerenza  con  l'art.  7  del  decreto
legislativo 16 gennaio 2013  n.  13  e  con  i  seguenti  riferimenti
operativi di cui alle lettere del richiamato articolo: 
    a) con riguardo  alla  lettera  a):  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nell'esercizio  delle  proprie
competenze legislative e organizzative  per  gli  ambiti  di  propria
titolarita', garantiscono, nel termine di dodici mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, l'operativita' di uno o  piu'  repertori
di qualificazioni  nonche'  l'adozione  di  un  quadro  regolamentare
unitario concernente l'organizzazione, la gestione, il  monitoraggio,
la valutazione  e  il  controllo  dei  servizi  di  individuazione  e
validazione e di certificazione delle competenze in coerenza  con  le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013,
e con i riferimenti operativi di cui al presente decreto; 
    b) con riguardo  alla  lettera  b):  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  garantiscono,  al  minimo,  la
pubblicazione su proprio sito istituzionale di una  apposita  sezione
dedicata  alla  «Certificazione  delle  competenze»,  contenente   le
seguenti informazioni: 
      I. descrizione dei servizi e delle relative procedure; 
      II. normativa nazionale di riferimento e collegamento attivo al
quadro nazionale di cui all'art. 3; 
      III. normativa regionale di riferimento e relativa modulistica; 
      IV.  collegamento  attivo  al  repertorio  o  ai  repertori  di
qualificazioni regionali di rispettiva titolarita'. Nei repertori  di
qualificazioni regionali e negli atti di programmazione  dell'offerta
formativa, e' assicurato il  riferimento  ai  codici  delle  aree  di
attivita' ovvero dei gruppi  di  correlazione  ovvero  delle  singole
attivita' di lavoro associate da ciascuna qualificazione; 
      V. indicazione degli uffici responsabili del procedimento e dei
relativi contatti; 
      VI. elenco degli enti titolati all'erogazione  dei  servizi  di
individuazione e validazione e certificazione delle competenze; 
    c) con riguardo  alla  lettera  c):  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per il personale  addetto
all'erogazione dei servizi  di  individuazione  e  validazione  e  di
certificazione delle competenze, l'idoneita' dei requisiti secondo le
specifiche tecniche di cui agli allegati 5  e  8  e  in  rapporto  al
presidio delle seguenti tre funzioni: 
      I. accompagnamento e supporto  all'individuazione  e  messa  in
trasparenza delle competenze; 
      II. pianificazione e realizzazione delle attivita'  valutative,
con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici; 
      III. realizzazione delle attivita' valutative per  gli  aspetti
di contenuto curricolare e professionale; 
    d) con riguardo  alla  lettera  f):  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano,  nell'organizzazione  dei
servizi di individuazione e validazione  e  di  certificazione  delle
competenze, il rispetto dei principi di collegialita',  oggettivita',
terzieta' e indipendenza secondo le accezioni operative  definite  in
allegato 5. 
  2. Nell'organizzazione territoriale dei servizi di individuazione e
validazione e di certificazione delle  competenze  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto degli  atti  e
indirizzi definiti ai sensi e per gli effetti dall'art. 4, commi 51 e
55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e  da  ultimo  dell'accordo  in
sede di  conferenza  unificata  del  10  luglio  2014  sul  documento
recante: «Linee strategiche di intervento in ordine  ai  servizi  per
l'apprendimento   permanente   e   all'organizzazione   delle    reti
territoriali». 
  3. In analogia a quanto previsto all'art. 3, comma 5,  del  decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, secondo le proprie  competenze,  autonomie  e
scelte organizzative, garantiscono idonee forme di  coinvolgimento  e
partecipazione  delle  parti  economiche   e   sociali,   a   livello
territoriale.