Art. 7 
 
 
                Forma e intensita' delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse  nella  forma  del  contributo  in
conto impianti e del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro
i limiti delle intensita' massime di aiuto previste  dal  Regolamento
GBER e, in particolare: 
    a) dall'art. 14 per i programmi di investimento produttivo di cui
all'art. 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2
ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga  di
cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE; 
    b) dall'art. 17 per i programmi di investimento produttivo di cui
all'art. 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2
ricadenti in aree del territorio nazionale diverse da quelle  ammesse
alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a)  e  c),  del
TFUE; 
    c) dall'art. 18 per le spese per servizi  di  consulenza  di  cui
all'art. 6, comma 2, del presente decreto; 
    d)  dagli  articoli  36,  37,  38,  40,  41,  45  e  47  per  gli
investimenti per la tutela ambientale; 
    e)   dall'art.   29   per   i    progetti    per    l'innovazione
dell'organizzazione di cui all'art. 5, comma 5, del presente decreto. 
  2. Le intensita' massime di aiuto di cui al comma 1  sono  espresse
in equivalente sovvenzione lordo (ESL),  che  rappresenta  il  valore
attualizzato  dell'aiuto  espresso  come   percentuale   del   valore
attualizzato delle spese ammissibili. 
  3. Il finanziamento agevolato  concedibile,  fatto  salvo  il  caso
della eventuale partecipazione al capitale sociale di cui all'art. 8,
comma 1 e all'art. 11, comma  1,  e'  pari  al  50  per  cento  degli
investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni  oltre  un
periodo  di  preammortamento,  della  durata  massima  di   3   anni,
commisurato  alla  durata  del  programma.  Il  tasso  agevolato   di
finanziamento e' pari al  20  per  cento  del  tasso  di  riferimento
vigente alla data di concessione delle  agevolazioni,  fissato  sulla
base di quello stabilito dalla Commissione europea e  pubblicato  nel
sito
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html, fermo restando il rispetto del limite minimo  dello  0,50  per
cento annuo del tasso d'interesse e di quanto ulteriormente  indicato
nel decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  2  novembre
2004 richiamato nelle premesse. 
  4. Il contributo in conto  impianti  e'  determinato  in  relazione
all'ammontare del finanziamento agevolato di  cui  al  comma  3,  nei
limiti delle intensita' massime di aiuto di cui  al  comma  1,  fermo
restando quanto previsto  al  comma  6.  Gli  accordi  di  programma,
qualora prevedano il cofinanziamento degli interventi da parte  delle
Regioni sottoscrittrici degli accordi  stessi,  possono  determinare,
nel  rispetto  dei  predetti   limiti,   una   diversa   misura   del
finanziamento  agevolato  e  del   contributo   in   conto   impianti
concedibili. 
  5. In caso di partecipazione al capitale, di cui all'art. 8,  comma
1 e all'art. 11, comma 1, l'intervento  complessivo  ai  sensi  della
legge  181,  comprensivo  del  contributo  a   fondo   perduto,   del
finanziamento agevolato e della partecipazione al  capitale  sociale,
dovra', di regola, prevedere che la somma del finanziamento agevolato
e della partecipazione al capitale sociale non sia  inferiore  al  50
per cento dell'ammontare complessivo delle  agevolazioni  concedibili
per lo stesso intervento, cosi' come previsto ai  sensi  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 richiamato
nelle premesse. 
  6. La somma del finanziamento agevolato, del  contributo  in  conto
impianti e della eventuale partecipazione al capitale di cui all'art.
8, comma 1 e all'art. 11, comma 1, non puo' essere  superiore  al  75
per cento degli investimenti ammissibili. 
  7. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano
di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30
giugno  e  il  31  dicembre  di   ogni   anno.   Gli   interessi   di
preammortamento   sono   corrisposti    alle    medesime    scadenze.
L'agevolazione derivante dal finanziamento  agevolato  e'  pari  alla
differenza tra  gli  interessi  calcolati  al  tasso  di  riferimento
vigente alla data di  concessione  delle  agevolazioni  e  quelli  da
corrispondere al predetto tasso agevolato. 
  8. Il finanziamento agevolato, di  cui  al  comma  3,  deve  essere
assistito  da  garanzie  reali,  tramite  ipoteca  di   primo   grado
sull'immobile e privilegio  speciale  sui  macchinari,  da  acquisire
esclusivamente sui beni agevolati  facenti  parte  del  programma  di
investimento. Il valore di iscrizione delle  garanzie  e'  pari  alla
quota capitale del finanziamento. 
  9. L'impresa beneficiaria deve garantire la  copertura  finanziaria
del programma di investimento apportando un  contributo  finanziario,
attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno,  in
una forma priva di qualsiasi  tipo  di  sostegno  pubblico,  pari  ad
almeno il 25 per cento delle  spese  ammissibili  complessive  ed  e'
tenuta all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati  nell'area  di
crisi nella quale e' ubicata l'unita' produttiva in cui e' realizzato
il programma agevolato per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel  caso  di
PMI, dalla data di ultimazione del programma. 
  10. La concessione delle agevolazioni e' subordinata alla  notifica
individuale  e  alla  successiva  autorizzazione   da   parte   della
Commissione europea qualora l'importo dell'aiuto sia superiore: 
    a) all'importo di aiuto corretto per un  investimento  con  costi
ammissibili  pari  a  100  milioni  di  euro,  per  i  programmi   di
investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 1, da realizzare  in
aree di crisi di cui all'art. 2 ricadenti nelle aree  del  territorio
nazionale ammesse alla deroga  di  cui  all'art.  107,  paragrafo  3,
lettere a) e c), del TFUE; 
    b) a 7,5  milioni  di  euro,  per  i  programmi  di  investimento
produttivo di cui all'art. 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi
di cui all'art. 2 ricadenti in aree del territorio nazionale  diverse
da quelle ammesse alla deroga  di  cui  all'art.  107,  paragrafo  3,
lettere a) e c), del TFUE; 
    c) a 2 milioni di euro per le spese per servizi di consulenza  di
cui all'art. 6, comma 2; 
    d) a 15 milioni di euro per i programmi di  investimento  per  la
tutela ambientale di cui all'art. 5,  comma  4,  ad  eccezione  degli
investimenti per l'efficienza energetica per i  quali  il  limite  e'
pari a 10 milioni di euro e per gli investimenti per  il  risanamento
dei siti contaminati per i quali il limite e' pari a  20  milioni  di
euro; 
    e) a 7,5  milioni  di  euro  per  i  progetti  per  l'innovazione
dell'organizzazione di cui all'art. 5, comma 5. 
  11. Nei casi  in  cui  l'intervento  e'  disciplinato  da  apposito
accordo di programma, le agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto
possono  essere  concesse,  su   specifica   richiesta   dell'impresa
proponente, a titolo di "de minimis" secondo le disposizioni previste
dal Regolamento de minimis.