Art. 7 
 
 
               Chiusura della procedura di fallimento 
 
  1. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    (( 0a) all'articolo 39, terzo comma, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Salvo che non ricorrano giustificati motivi,  ogni
acconto  liquidato  dal  tribunale  deve   essere   preceduto   dalla
presentazione di un progetto di ripartizione parziale."; 
    0b) all'articolo 43 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Le controversie in cui e' parte un fallimento  sono  trattate  con
priorita'. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente  al  presidente
della corte di appello i dati relativi al numero di  procedimenti  in
cui  e'  parte  un  fallimento  e  alla  loro  durata,   nonche'   le
disposizioni adottate per la finalita' di cui al periodo  precedente.
Il presidente della corte di appello  ne  da'  atto  nella  relazione
sull'amministrazione della giustizia" )); 
    a) all'articolo 118, secondo comma, sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: "La chiusura della procedura di fallimento nel caso
di cui al n. 3) non e' impedita dalla pendenza di  giudizi,  rispetto
ai quali il curatore puo' mantenere  la  legittimazione  processuale,
anche  nei  successivi  stati  e  gradi  del   giudizio,   ai   sensi
dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le  rinunzie  alle
liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme
necessarie per spese future ed eventuali oneri  relativi  ai  giudizi
pendenti, nonche' le somme  ricevute  dal  curatore  per  effetto  di
provvedimenti provvisoriamente esecutivi  e  non  ancora  passati  in
giudicato, sono  trattenute  dal  curatore  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di
fallimento,  le  somme  ricevute  dal   curatore   per   effetto   di
provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti
sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i  creditori  secondo
le  modalita'  disposte  dal  tribunale  con  il   decreto   di   cui
all'articolo 119. In relazione alle eventuali  sopravvenienze  attive
derivanti dai giudizi pendenti non  si  fa  luogo  a  riapertura  del
fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi  pendenti  consegua,
per   effetto   di   riparti,   il   venir   meno    dell'impedimento
all'esdebitazione di cui  al  comma  secondo  dell'articolo  142,  il
debitore  puo'  chiedere  l'esdebitazione  nell'anno  successivo   al
riparto che lo ha determinato.; 
    b) all'articolo 120 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Nell'ipotesi  di  chiusura  in  pendenza  di  giudizi   ai   sensi
dell'articolo 118,  secondo  comma,  terzo  periodo  e  seguenti,  il
giudice delegato e il curatore restano in  carica  ai  soli  fini  di
quanto ivi previsto. In nessun caso  i  creditori  possono  agire  su
quanto e' oggetto dei giudizi medesimi.". 
    (( b-bis) all'articolo 169 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
comma: 
  "Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al  fallimento
l'impresa ammessa al concordato preventivo" )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 39, 43, 118, 120 e
          169 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  cosi'
          come modificati dalle presente legge: 
              "Art. 39. (Compenso del curatore) 
              Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se  il
          fallimento si chiude  con  concordato,  sono  liquidati  ad
          istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto
          a reclamo, su relazione del giudice  delegato,  secondo  le
          norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia. 
              La   liquidazione   del   compenso   e'   fatto    dopo
          l'approvazione  del  rendiconto  e,  se  del   caso,   dopo
          l'esecuzione del concordato. E' in facolta'  del  tribunale
          di  accordare  al  curatore  acconti   sul   compenso   per
          giustificati motivi. 
              Se nell'incarico si sono succeduti  piu'  curatori,  il
          compenso e' stabilito secondo criteri  di  proporzionalita'
          ed e' liquidato, in ogni caso, al termine della  procedura,
          salvi  eventuali   acconti.   Salvo   che   non   ricorrano
          giustificati motivi, ogni acconto liquidato  dal  tribunale
          deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di
          ripartizione parziale. 
              Nessun compenso, oltre quello liquidato dal  tribunale,
          puo' essere preteso dal curatore, nemmeno per  rimborso  di
          spese. Le  promesse  e  i  pagamenti  fatti  contro  questo
          divieto sono nulli, ed e' sempre ammessa la ripetizione  di
          cio' che e' stato pagato, indipendentemente  dall'esercizio
          dell'azione penale." 
              "Art. 43. (Rapporti processuali) 
              Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti
          di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento
          sta in giudizio il curatore. 
              Il fallito puo' intervenire nel giudizio  solo  per  le
          questioni dalle  quali  puo'  dipendere  un'imputazione  di
          bancarotta a suo carico o se l'intervento e' previsto dalla
          legge. 
              L'apertura del fallimento determina l'interruzione  del
          processo. 
              Le controversie in cui  e'  parte  un  fallimento  sono
          trattate con  priorita'.  Il  capo  dell'ufficio  trasmette
          annualmente al presidente della corte  di  appello  i  dati
          relativi al numero di  procedimenti  in  cui  e'  parte  un
          fallimento e alla  loro  durata,  nonche'  le  disposizioni
          adottate per la finalita' di cui al periodo precedente.  Il
          presidente  della  corte  di  appello  ne  da'  atto  nella
          relazione sull'amministrazione della giustizia." 
              "Art. 118. (Casi di chiusura) 
              Salvo quanto disposto nella  sezione  seguente  per  il
          caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude: 
              1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa
          di fallimento non sono state proposte domande di ammissione
          al passivo; 
              2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione
          finale   dell'attivo,   le   ripartizioni   ai    creditori
          raggiungono  l'intero  ammontare  dei  crediti  ammessi,  o
          questi sono in altro modo estinti e  sono  pagati  tutti  i
          debiti e le spese da soddisfare in prededuzione; 
              3)  quando   e'   compiuta   la   ripartizione   finale
          dell'attivo; 
              4) quando nel corso della procedura si accerta  che  la
          sua prosecuzione non consente  di  soddisfare,  neppure  in
          parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili
          e le spese  di  procedura.  Tale  circostanza  puo'  essere
          accertata con la relazione  o  con  i  successivi  rapporti
          riepilogativi di cui all'articolo 33. 
              Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4),  ove  si
          tratti di fallimento di societa' il curatore ne  chiede  la
          cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della
          procedura di fallimento della societa' nei casi di  cui  ai
          numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della  procedura
          estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147,  salvo  che  nei
          confronti del socio non sia stata aperta una  procedura  di
          fallimento come imprenditore individuale. La chiusura della
          procedura di fallimento nel caso di cui al  n.  3)  non  e'
          impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto  ai  quali  il
          curatore  puo'  mantenere  la  legittimazione  processuale,
          anche nei successivi stati e gradi del giudizio,  ai  sensi
          dell'articolo 43.  In  deroga  all'articolo  35,  anche  le
          rinunzie alle liti e le transazioni  sono  autorizzate  dal
          giudice delegato. Le somme necessarie per spese  future  ed
          eventuali oneri relativi ai giudizi  pendenti,  nonche'  le
          somme ricevute dal curatore per  effetto  di  provvedimenti
          provvisoriamente  esecutivi  e  non   ancora   passati   in
          giudicato, sono  trattenute  dal  curatore  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura
          della  procedura  di  fallimento,  le  somme  ricevute  dal
          curatore per effetto  di  provvedimenti  definitivi  e  gli
          eventuali residui degli accantonamenti sono  fatti  oggetto
          di  riparto  supplementare  fra  i  creditori  secondo   le
          modalita' disposte dal tribunale  con  il  decreto  di  cui
          all'articolo   119.    In    relazione    alle    eventuali
          sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si
          fa  luogo  a  riapertura  del  fallimento.   Qualora   alla
          conclusione dei giudizi pendenti consegua, per  effetto  di
          riparti, il venir meno  dell'impedimento  all'esdebitazione
          di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore puo'
          chiedere l'esdebitazione nell'anno  successivo  al  riparto
          che lo ha determinato." 
              "Art. 120. (Effetti della chiusura) 
              Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento  sul
          patrimonio  del  fallito  e  le   conseguenti   incapacita'
          personali e decadono gli organi preposti al fallimento. 
              Le azioni esperite  dal  curatore  per  l'esercizio  di
          diritti  derivanti  dal  fallimento  non   possono   essere
          proseguite. 
              I creditori  riacquistano  il  libero  esercizio  delle
          azioni verso il debitore per la parte non  soddisfatta  dei
          loro  crediti  per  capitale  e  interessi,  salvo   quanto
          previsto dagli articoli 142 e seguenti. 
              Il decreto o la sentenza con la  quale  il  credito  e'
          stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per  gli
          effetti di cui all'articolo 634  del  codice  di  procedura
          civile. 
              Nell'ipotesi di chiusura  in  pendenza  di  giudizi  ai
          sensi dell'articolo 118, secondo  comma,  terzo  periodo  e
          seguenti, il giudice delegato  e  il  curatore  restano  in
          carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun  caso
          i creditori possono agire su quanto e' oggetto dei  giudizi
          medesimi." 
              "Art. 169. (Norme applicabili) 
              Si   applicano,   con   riferimento   alla   data    di
          presentazione della domanda di concordato, le  disposizioni
          degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 
              Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo  al
          fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo."