Art. 7 Modifica all'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117 1. All'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilita' contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilita', entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 febbraio 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 7: Si riporta il testo dell'articolo 13 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificato dalla presente legge: «Art. 13. Responsabilita' civile per fatti costituenti reato. - 1. Chi ha subito un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie. 2. All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresi' secondo le norme ordinarie relative alla responsabilita' dei pubblici dipendenti. 2-bis. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilita' contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilita', entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso.».