Art. 7 
 
             Trattamento del lavoratore a tempo parziale 
 
  1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un  trattamento
meno  favorevole  rispetto  al  lavoratore  a  tempo  pieno  di  pari
inquadramento. 
  2. Il lavoratore a tempo parziale  ha  i  medesimi  diritti  di  un
lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento  economico
e normativo e' riproporzionato in ragione della ridotta entita' della
prestazione lavorativa. I contratti collettivi  possono  modulare  la
durata del periodo di prova, del periodo  di  preavviso  in  caso  di
licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione  del
posto di lavoro in  caso  di  malattia  ed  infortunio  in  relazione
all'articolazione dell'orario di lavoro.