Art. 7 
 
               Chiusura della procedura di fallimento 
 
  1. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 118, secondo comma, sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: "La chiusura della procedura di fallimento nel caso
di cui al n. 3) non e' impedita dalla pendenza di  giudizi,  rispetto
ai quali il curatore puo' mantenere  la  legittimazione  processuale,
anche  nei  successivi  stati  e  gradi  del   giudizio,   ai   sensi
dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le  rinunzie  alle
liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme
necessarie per spese future ed eventuali oneri  relativi  ai  giudizi
pendenti, nonche' le somme  ricevute  dal  curatore  per  effetto  di
provvedimenti provvisoriamente esecutivi  e  non  ancora  passati  in
giudicato, sono  trattenute  dal  curatore  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di
fallimento,  le  somme  ricevute  dal   curatore   per   effetto   di
provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti
sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i  creditori  secondo
le  modalita'  disposte  dal  tribunale  con  il   decreto   di   cui
all'articolo 119. In relazione alle eventuali  sopravvenienze  attive
derivanti dai giudizi pendenti non  si  fa  luogo  a  riapertura  del
fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi  pendenti  consegua,
per   effetto   di   riparti,   il   venir   meno    dell'impedimento
all'esdebitazione di cui  al  comma  secondo  dell'articolo  142,  il
debitore  puo'  chiedere  l'esdebitazione  nell'anno  successivo   al
riparto che lo ha determinato.; 
  b) all'articolo 120 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Nell'ipotesi  di  chiusura  in  pendenza  di  giudizi   ai   sensi
dell'articolo 118,  secondo  comma,  terzo  periodo  e  seguenti,  il
giudice delegato e il curatore restano in  carica  ai  soli  fini  di
quanto ivi previsto. In nessun caso  i  creditori  possono  agire  su
quanto e' oggetto dei giudizi medesimi.".